Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

sospensione, proroga, esclusione, rinuncia, decadenza

 

 

sospensione

 

proroga

 

esclusione

 

rinuncia

 

decadenza

 

 

 

sospensione

È ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato fino ad un massimo 6 mesi per:

> grave e documentata malattia

> maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia

> gravi motivi personali e/o familiari, adeguatamente documentati

> opportunità di svolgimento di attività lavorative di alto livello che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato


Durante i periodi di sospensione, il dottorando può mantenere, a domanda, il godimento della borsa di studio, fermo restando che la stessa sarà erogata per la durata massima del dottorato.

Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente, ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui alla normativa vigente in materia. I dottorandi in congedo parentale mantengono pertanto il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

 

Il direttore della scuola può autorizzare, sentiti i coordinatori, la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli summenzionati, purché adeguatamente documentati. In tal caso la borsa di studio viene sospesa per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di sospensione, ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui alla normativa vigente in materia. I dottorandi in congedo parentale mantengono pertanto il diritto alla borsa di studio.

 

Il direttore della scuola al termine delle assenze per sospensione determina, sentiti i coordinatori, se riammettere il dottorando in corso d’anno ovvero se riammetterlo al ciclo successivo. Nel primo caso il dottorando riprenderà il suo percorso regolare. Nel secondo caso, il dottorando si inserirà nel percorso del ciclo successivo.

 

In tutti i casi, la borsa di studio viene erogata per non più di tre anni, corrispondenti a 36 mensilità complessive.

 

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proroga

Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, frazionabili in due periodi di sei mesi ciascuno, senza ulteriori oneri finanziari.

I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

 

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esclusione

Il consiglio della scuola di dottorato determina l’esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio in caso di

> mancato superamento delle verifiche per il passaggio all’anno successivo

> mancata ammissione alla valutazione esterna preliminare alla discussione pubblica della tesi

> mancata rimozione tempestiva delle cause di incompatibilità previste

> assenza prolungata e non giustificata

L’esclusione viene disposta con decreto del rettore. In tutti i casi di esclusione il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell’ultimo anno accademico d’iscrizione.

 

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rinuncia

Qualora un dottorando intenda rinunciare al proseguimento del corso ne dà comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli importi erogati per l’anno accademico in corso.

 

La mancata iscrizione all’anno successivo è considerata rinuncia al corso e il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell’ultimo anno accademico d’iscrizione se il collegio docenti delibera il mancato superamento delle verifiche di profitto per il passaggio all’anno successivo.

 

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decadenza

In caso di mancata comunicazione della rinuncia al corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, il dottorando è considerato decaduto dal corso e, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell’ultimo anno accademico d’iscrizione.

 

La decadenza è inoltre disposta in caso di mancato superamento dell’esame finale. In tal caso il dottorando non è tenuto alla restituzione degli importi di borsa erogati nell’ultimo anno di iscrizione.

La decadenza è disposta con decreto del rettore.

 

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