Agevolazioni
contributi liberali alle università e alla ricerca
Le erogazioni liberali si caratterizzano per l'assoluta gratuità con cui il donatore versa la somma o concede un bene, senza che questo gesto comporti una controprestazione da parte del beneficiario.
Il sistema tributario italiano riconosce agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni di imposta che riducono l'imposta lorda dovuta dal contribuente, o deduzioni dal reddito imponibile.
benefici fiscali per i privati (persone fisiche non imprenditori)
I soggetti privati che
effettuano donazioni alle Università hanno diritto a delle agevolazioni
fiscali a far valere in sede di dichiarazione dei redditi.
> oneri detraibili
L'art. 15 c.1, lettera i-octies del TUIR (DPR
22/12/1986, n. 917) stabilisce i benefici fiscali che i donatori privati
possono conseguire effettuando una erogazione liberale a favore delle
Università in quanto Enti di Istruzione senza scopo
di lucro.
> oneri deducibili
In alternativa
alla detraibilità di cui al
punto precedente, le erogazioni liberali alle Università possono essere portate
in diminuzione del reddito complessivo, senza alcun limite. Costituiscono cioè
oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 co.1 lettera
l-quarter del TUIR.
In sintesi:
soggetti
donanti |
|
riferimento
normativo |
agevolazione
fiscale |
Privati
(persone fisiche non imprenditori) |
Erogazioni
liberali a favore di enti di istruzione senza scopo di lucro, erogazioni
liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia universitaria
e all'ampliamento dell'offerta formativa |
Ar.15,
co.1 lett. i-octies del
TUIR |
Detrazione
pari al 19% dall’imposta lorda |
Erogazioni
liberali in denaro a favore di università pubbliche, enti di ricerca
pubblici, enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR, enti parco
regionali e nazionali |
Art. 10,
comma 1 lett. l-quater, TUIR |
Deduzione
dal reddito complessivo senza limiti |
benefici fiscali per le imprese
(imprenditori
individuali e società
residenti)
Le erogazioni liberali
effettuate dalle imprese (individuali o collettive) costituiscono sempre un
onere deducibile.
Il margine
deducibile previsto dalla normativa in vigore è diversificato in base alle caratteristiche dell’ente destinatario delle
liberalità e/o delle attività da questo
svolte.
In sintesi:
soggetti
donanti |
erogazioni
per singolo anno |
riferimento
normativo |
agevolazione
fiscale |
Imprese (individuali e collettive) |
Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che
operano nell’ambito dell’educazione, istruzione; |
Art. 100, co.2, lett. a) TUIR |
Deduzione dal
reddito di impresa dichiarato per un ammontare complessivamente non superiore
al 2% del reddito stesso |
Impresa soggetto IRES |
Contributi ed erogazioni
liberali in denaro per il finanziamento della ricerca, a titolo di
contributo o liberalità, in favore di università pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici; |
Art. 1, co.353-354, legge n.
266 del 23/12/2005 |
Deducibilità da reddito complessivo senza alcun limite Esenzione da tasse e imposte indirette sugli atti relativi ai
trasferimenti a titolo gratuito |
La normativa è soggetta a periodiche
revisioni.
Si prega gli interessati di effettuare le opportune verifiche sui presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione delle seguenti agevolazioni. (rif. art. 3 del decreto n. 145 del 23/12/2013 convertito con modifiche dalla Legge n. 9 del 21/2/2016, come modificato dal comma 35 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014- legge di stabilità).