Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

Agevolazioni

 

contributi liberali alle università e alla ricerca

Le erogazioni liberali si caratterizzano per l'assoluta gratuità con cui il donatore versa la somma o concede un bene, senza che questo gesto comporti una controprestazione da parte del beneficiario.

Il sistema tributario italiano riconosce agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni di imposta che riducono l'imposta lorda dovuta dal contribuente, o deduzioni dal reddito imponibile.

 

benefici fiscali per i privati (persone fisiche non imprenditori)

I soggetti privati che effettuano donazioni alle Università hanno diritto a delle agevolazioni fiscali a far valere in sede di dichiarazione dei redditi.

 

> oneri detraibili

L'art. 15 c.1, lettera i-octies del TUIR (DPR 22/12/1986, n. 917) stabilisce i benefici fiscali che i donatori privati possono conseguire effettuando una erogazione liberale a favore delle Università in quanto Enti di Istruzione senza scopo di lucro.

 

> oneri deducibili

In alternativa alla detraibilità di cui al punto precedente, le erogazioni liberali alle Università possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo, senza alcun limite. Costituiscono cioè oneri deducibili ai sensi dell'art. 10 co.1 lettera l-quarter del TUIR.

 

In sintesi:

 

soggetti donanti

 

riferimento normativo

agevolazione   fiscale

 

 

 

Privati (persone fisiche non imprenditori)

Erogazioni liberali a favore di enti di istruzione senza scopo di lucro,

erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa

Ar.15, co.1 lett. i-octies del TUIR

Detrazione pari al 19% dall’imposta lorda

Erogazioni liberali in denaro a favore di università pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR, enti parco regionali e nazionali

Art. 10, comma 1 lett. l-quater, TUIR

Deduzione dal reddito complessivo senza limiti

 

 

benefici fiscali per le imprese

(imprenditori individuali e società residenti)

Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese (individuali o collettive) costituiscono sempre un onere deducibile.

Il margine deducibile previsto dalla normativa in vigore è diversificato in base alle caratteristiche dell’ente destinatario delle liberalità e/o delle attività da questo svolte.

 

In sintesi:

 

soggetti donanti

erogazioni per singolo anno

riferimento normativo

agevolazione   fiscale

 

Imprese (individuali e collettive)

 

 

 

 

 

 

Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell’ambito dell’educazione, istruzione;

 

Art. 100, co.2, lett. a) TUIR

 Deduzione dal reddito di impresa dichiarato per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito stesso

Impresa soggetto IRES

Contributi ed erogazioni liberali in denaro per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, in favore di università pubbliche, degli enti di ricerca pubblici;

 

 

Art. 1, co.353-354, legge n. 266 del 23/12/2005 

 

Deducibilità da reddito complessivo senza alcun limite

 

Esenzione da tasse e imposte indirette sugli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito

 

 

La normativa è soggetta a periodiche revisioni.

Si prega gli interessati di effettuare le opportune verifiche sui presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione delle seguenti agevolazioni. (rif. art. 3 del decreto n. 145 del 23/12/2013 convertito con modifiche dalla Legge n. 9 del 21/2/2016, come modificato dal comma 35 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014- legge di stabilità).