Diplomi di abilitazione, diploma sostitutivo/primo certificato di abilitazione, o certificato di abilitazione “successivo”?
Può chiedere il ritiro del diploma in pergamena - inviato dal MIUR, che li emana, alle università - solo chi si è abilitato/a entro l’anno 2024.
Chi si è abilitato/a negli anni successivi, deve chiedere il “primo certificato di abilitazione”, che è un diploma sostitutivo. La forma del documento è cartaceo, quindi si definisce “certificato”, ma è un diploma a tutti gli effetti, con scadenza illimitata (fino a disponibilità della pergamena). È un documento che non può essere consegnato agli organi della pubblica amministrazione e a privati gestori dei pubblici servizi.
Il documento cartaceo che è possibile consegnare agli organi della pubblica amministrazione e a privati gestori dei pubblici servizi è il certificato di abilitazione – detto “successivo al primo”. Viene rilasciato dall’ufficio su richiesta (vedi modulo) in quanto è possibile richiederlo con dati a scelta. Suggeriamo di chiederlo in particolare per iscriversi all’Ordine degli Architetti all’estero, dove la fotocopia del primo certificato di abilitazione, sufficiente in Italia, può non essere accettata.
È obbligatorio ritirare il diploma originale o il suo sostitutivo, occasione in cui viene saldata la tassa regionale di abilitazione.
Tutti coloro che hanno conseguito l’abilitazione professionale sul territorio nazionale sono tenuti a versare una tassa di abilitazione regionale in favore della Regione presso la quale hanno conseguito la laurea. Ne sono esonerati solo le laureate e i laureati presso gli atenei esteri o presso alcune regioni che l’hanno specificatamente abolita.
Il pagamento della tassa regionale è richiesto all’atto del ritiro del diploma ma deve essere anticipata in caso di ritiro del diploma sostitutivo.
Il mancato pagamento della tassa di abilitazione regionale ha come effetto la sospensione al rilascio di ogni documentazione relativa all’esame di stato.
Per eventuali richieste di rimborso – dovuti a pagamenti errati o duplicati per errore - è necessario rivolgersi in via diretta all’Ente riscossore.
Per le laureate e i laureati nella Regione Veneto la tassa regionale di abilitazione di 59,39 euro deve essere versata esclusivamente alla Regione del Veneto secondo le disposizioni indicate dall’ente.
I laureati in altre regioni devono informarsi nei loro atenei sull’importo della tassa regionale di abilitazione o sulla sua eventuale abolizione.
Per l’iscrizione all’Albo in Italia è richiesta una fotocopia del diploma, o del diploma sostitutivo di abilitazione, detto “primo certificato di abilitazione”. In alternativa, ai sensi della normativa vigente (DPR 28/12/200 n.445) è possibile anche dichiarare il conseguimento dell’abilitazione mediante autocertificazione, integrando però la richiesta con la fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa regionale di abilitazione.
L’autocertificazione dovrà essere rilasciata in carta semplice – o su modulistica messa a disposizione dall’Ordine stesso – e la persona interessatta dovrà dichiarare, oltre ai propri dati anagrafici, anche il tipo di abilitazione conseguita, l’anno e la sessione del conseguimento. Il successivo controllo delle dichiarazioni rese viene demandato alle reciproche Istituzioni. Per iscriversi all’Albo all’estero viene spesso richiesta la consegna di un certificato di abilitazione (in questo caso quello detto “successivo al primo”).
Attenzione: In caso di iscrizione mediante autocertificazione, si consiglia vivamente le persone abilitate di completare quanto prima l’iter di richiesta del primo certificato di abilitazione presso l’università, in quanto gli estremi del pagamento della tassa regionale di abilitazione potranno essere registrati in banca dati solo in quell’occasione. In caso contrario il talloncino in originale del versamento effettuato dovrà essere custodito fino alla sua consegna all’ateneo, che avverrà in occasione del ritiro della pergamena del diploma.
Santa Croce 601 – Venezia