Vengono rilasciati in esemplare unico dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sono inviati periodicamente agli atenei italiani, per la distribuzione ai titolari su richiesta.
Se è stato ritirato un diploma sostitutivo, è obbligatorio riconsegnarlo all’università in originale.
Qualora fosse stato erroneamente depositato in originale all’Albo all’atto dell’iscrizione, se ne deve fare richiesta di restituzione.
I diplomi finora pervenuti sono compresi fino all’anno 2024.
Per il ritiro del diploma di abilitazione è necessaria la seguente documentazione:
Se il sostitutivo del diploma non è stato mai ritirato, le persone abilitate dovranno portare la ricevuta di un versamento intestato alla Regione dove ha sede l’Ateneo in cui si è conseguita la laurea. Per le laureate e i laureati nella Regione Veneto la tassa regionale di abilitazione di 59,39 euro deve essere versata esclusivamente alla Regione del Veneto secondo le disposizioni indicate a fondo pagina.
Le laureate e i laureati in altre regioni devono informarsi nei loro atenei sull’importo della tassa regionale di abilitazione o sulla sua eventuale abolizione.
Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale di abilitazione le laureate e i laureati in atenei esteri.
Santa Croce 601 – Venezia