Il diploma sostitutivo di abilitazione (detto “primo certificato di abilitazione”) si rilascia agli abilitati dall’anno 2012 in poi, in esemplare unico con scadenza illimitata. Sostituisce il diploma di abilitazione fino al suo ritiro e ne attesta il conseguimento a tutti gli effetti di legge, in attesa della stampa dell’originale rilasciato dal Ministero dell’Università e della ricerca.
La forma è del documento è cartaceo, quindi si definisce “certificato”, ma è un diploma a tutti gli effetti, pertanto non può essere consegnato agli organi della pubblica amministrazione e a privati gestori dei pubblici servizi. Per quest’ultimo uso va invece richiesto un “certificato successivo al primo”.
Dovrà essere obbligatoriamente riconsegnato a Iuav in originale, per poter ritirare il diploma in pergamena – su iniziativa della persona interessata – quando sarà segnalato come disponibile in questa pagina web.
È un documento che viene richiesto solo in fotocopia per l’iscrizione all’Albo degli Architetti. In alternativa, ai sensi della normativa vigente (DPR 28/12/200 n.445) è possibile dichiarare il conseguimento dell’abilitazione anche tramite autocertificazione, integrando con la fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa regionale di abilitazione. L’autocertificazione dovrà essere rilasciata in carta semplice – o su modulistica messa a disposizione dall’Ordine – e la persona interessata dovrà dichiarare, oltre ai propri dati anagrafici, anche il tipo di abilitazione conseguita, l’anno e la sessione del conseguimento. Il successivo controllo delle dichiarazioni sarà a cura delle reciproche Istituzioni. Per l’iscrizione all’estero, si suggerisce la consegna di un certificato detto “successivo al primo”, da poter consegnare anche in originale.
In caso di iscrizione mediante autocertificazione, si consiglia vivamente le persone abilitate di completare tempestivamente l’iter di richiesta del primo certificato di abilitazione all’ateneo, in quanto gli estremi del pagamento della tassa regionale di abilitazione potranno essere registrati in banca dati, nel proprio profilo personale, solo in quell’occasione.
In caso contrario si avverte che il talloncino in originale del versamento effettuato dovrà essere custodito fino alla sua consegna all’ateneo, in occasione del ritiro della pergamena del diploma.
Per il ritiro del diploma sostitutivo di abilitazione è necessaria la seguente documentaizone:
Attenzione: Il pagamento della tassa regionale di abilitazione in questo caso viene versato in forma anticipata rispetto al ritiro del diploma in pergamena e pertanto non dovrà più essere pagata successivamente
I laureati in altre regioni devono informarsi nei loro atenei sull’importo della tassa regionale di abilitazione.
Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale di abilitazione i laureati in atenei esteri.