Si tratta di certificati di abilitazione detti “successivi al primo”, attestanti il superamento dell’esame di stato.
Si possono chiedere solo dopo aver ritirato il diploma di abilitazione o il suo sostitutivo, detto “primo certificato di abilitazione”, poiché in tali occasioni deve essere saldata alla Regione la tassa di abilitazione. Il mancato pagamento di questa tassa ha come effetto la sospensione al ritiro non solo del diploma, ma anche di ogni certificazione relativa al superamento dell’esame di stato.
I certificati “successivi al primo” – al contrario del primo certificato di abilitazione, che è a tutti gli effetti un diploma, anche se rilasciato in veste cartacea – si possono consegnare in originale agli organi della pubblica amministrazione e/o a privati gestori dei pubblici servizi.
Possono essere richiesti in bollo oppure in carta libera, con o senza voto, a richiesta dell’interessato, su modulistica Iuav che riporta tutte le opzioni possibili, da selezionare.
Anche in caso di ritiro allo sportello, se ne deve anticipare una copia in e-mail formato pdf all’ufficio, con gli allegati, indirizzando a ritiro.diplomi@iuav.it, contemporaneamente alla prenotazione, per poterlo trovare pronto allo sportello.
Avviso per le abilitazioni precedenti alla prima sessione anno 1998:
la documentazione non è immediatamente disponibile, perché non è presente in banca dati. Essendo necessaria una ricerca nel fascicolo personale della persona abilitata presso gli archivi di deposito in terraferma, a cui ha accesso solo il personale autorizzato, i tempi di attesa mediamente quantificabili sono di otto giorni dalla ricezione della richiesta formale del ritiro (ovvero prenotazione di accesso allo sportello o richiesta di invio postale)
Per il ritiro del diploma di laurea è necessaria la seguente documentazione:
Solo per certificazioni richieste in carta legale è richiesta una marca da bollo da 16,00 euro (verrà affissa sul diploma).