I permessi sono concessi per il conseguimento dei seguenti titoli di studio:
1) licenza di scuola media inferiore
2) diploma di scuola media tecnico-professionale
3) diploma di scuola media superiore o frequenza dell’anno integrativo per il conseguimento del diploma di durata quinquennale
4) primo diploma di laurea o corsi post-diploma, compresi i corsi di laurea quadriennali o quinquennali (vecchio ordinamento), i corsi di laurea triennali e i corsi di laurea specialistica (nuovo ordinamento), altri corsi post-diploma
5) secondo diploma di laurea o corso di perfezionamento post-laurea, compresi i secondi diplomi di laurea come sopra indicati, i corsi annuali per il rilascio di diploma di master universitari, altri corsi post-laurea.
La precedenza è accordata secondo l’ordine presentato nel suindicato elenco dei “titoli conseguibili”, e cioè: ai dipendenti che frequentano i corsi della scuola media inferiore, della scuola media superiore e così via.
Nell’ambito delle predette categorie, la precedenza viene accordata:
a) ai dipendenti che frequentano l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post universitari, che abbiano superato gli esami degli anni precedenti
b) ai dipendenti che frequentino l’anno di corso che precede l’ultimo e successivamente, quelli che, nell’ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a)
c) ai dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b). Sotto tale voce rientrano anche i dipendenti fuori-corso, con riguardo al minor numero di esami mancanti al conseguimento del titolo di studio
d) nel caso di permessi relativi a corsi universitari si terrà conto:
– dell’obbligatorietà del corso
– del fatto che il corso si svolga esclusivamente in orario coincidente con quello di lavoro.
A parità di condizioni, i permessi sono accordati:
– ai dipendenti che non ne abbiano mai usufruito per lo stesso corso di studi;
– ai dipendenti rimasti esclusi dalle assegnazioni precedenti perché in esubero rispetto al limite di legge.
In caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.