L’articolo 32 comma 3 del CCNL vigente prevede la possibilità che il dipendente possa chiedere un congedo per documentati motivi di studio, in conformità a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Ai dipendenti, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione sino ad un massimo di 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, continuativi o frazionati.
Il congedo deve essere finalizzato a:
– completamento scuola dell'obbligo
– conseguimento di un diploma
– conseguimento di una laurea
– partecipazioni ad attività formative diverse da quelle finanziate o messe in essere dall’amministrazione.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
Il dipendente deve presentare all’amministrazione una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intende svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività formative.