Norme in materia di congedo per maternità
L’art.22,
comma 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 prevede che a decorrere dall'anno
2011 agli assegni attivati ai sensi della nuova normativa si applichino, in
materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al
decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 (Decreto 12
luglio 2007 Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti
delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
L’assegnista
interessata è tenuta a comunicare, con la massima tempestività, al Dirigente dell’Area
Ricerca Sistema Bibliotecario e Documentale (ARSBD)
e per conoscenza al Responsabile Scientifico dell’Assegno, lo stato di
gravidanza (Modulo 1 – Comunicazione
gravidanza), allegando il certificato medico del ginecologo convenzionato
al fine della valutazione di esistenza di rischio specifico in materia di
sicurezza e salute connessa alla propria attività (al responsabile scientifico
va inviata solo la comunicazione senza i certificati medici). Ai sensi del D.M.
12.7.2007, l’assegno di ricerca deve essere sospeso a partire dai due
mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi (astensione obbligatoria) ovvero, a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi
quattro mesi (astensione obbligatoria
flessibile – ai sensi degli artt. 16 e 20 del D. Lgs 151/2001 e
successive modificazioni e integrazioni)
Nel caso in cui l’interessata voglia sospendere l’attività di ricerca dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi 4 mesi, nel corso del settimo mese di gravidanza e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della sospensione, dovrà inoltrare apposita richiesta (Modulo 2 – Richiesta flessibilità congedo di maternità) al Dirigente dell’ARSBD e per conoscenza al Responsabile Scientifico dell’Assegno. La richiesta dovrà essere accompagnata dall’autorizzazione del medico del Servizio di Medicina preventiva dei lavoratori universitari (per Iuav e il dott. Pasqualino Falcucci- tel. 041 633145 per appuntamento) e dal certificato del medico specialista del S.S.N. attestante la data presunta del parto e il fatto che la proroga dell’attività fino all’ottavo mese di gravidanza non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Entro 30 giorni dalla data del parto, l’Assegnista dovrà inviare al Dirigente dell’ARSBD la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la data del parto (Modulo 3 – Autocertificazione per nascita di figlio/a).
Dal giorno successivo alla nascita decorrono i tre (oppure quattro) mesi di congedo di maternità dopo il parto, cui si aggiungono i giorni eventualmente non goduti nel caso di parto anticipato rispetto alla data presunta. Il Dirigente dell’ARSBD provvederà a comunicare tempestivamente alla Divisione Amministrazione (anche via e-mail) la sospensione dall’attività dell’assegnista per maternità e la data effettiva del parto. Il giorno della nascita del figlio non è compreso nel conteggio.
Indennità di maternità Inps
Quando sorge l’obbligo di astensione dal lavoro nei termini sopra indicati, l’attività contrattuale è sospesa senza erogazione del compenso da parte dell’Università. Per le lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino versate almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata INPS, purché le lavoratrici non siano iscritte ad altre forme di assicurazione obbligatoria, è previsto il pagamento di un’indennità sostitutiva di retribuzione (indennità di maternità). La prestazione economica è pagata dall’Inps sulla base di un’indennità giornaliera pari all’80% del reddito complessivo percepito nei dodici mesi precedenti l’astensione per maternità, diviso per 365 giorni e moltiplicato per i giorni di astensione obbligatoria. L’Università integrerà l’eventuale differenza fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca spettante.
Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps devono presentare domanda all’Ufficio Inps di residenza, prima dell’inizio del congedo di maternità, utilizzando l’apposito modulo INPS COD. SR01 (Modulo 4).
L’integrazione dell’indennità a carico dell’Ateneo fino a concorrenza dell’importo dell’assegno avverrà su richiesta dell’interessata alla Divisione Amministrazione - Servizio Amministrazione del personale (stipendi@iuav.it), in un'unica soluzione posticipata previa acquisizione dell’attestato INPS delle indennità effettivamente corrisposte.
Al termine del
periodo di sospensione obbligatoria l’assegnista dovrà comunicare la
ripresa dell’attività al Dirigente dell’ARSBD (ricerca@iuav.it), ai fini del ripristino del pagamento
dell’assegno.
Periodo di astensione facoltativa (dopo l’astensione obbligatoria)
congedo parentale
L’art. 1, comma 788, della Legge 296/2006 prevede la corresponsione, a favore degli assegnisti, di un’indennità per congedo parentale erogata dall’INPS, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30% del reddito preso come riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità, con le medesime modalità di calcolo.
Il suddetto congedo è fruibile anche in modalità frazionata.
Hanno diritto alla predetta indennità soltanto quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e affidatari) per i quali sia riscontrato l’accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione alla gestione separata INPS maturata nei dodici mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità. All’assegnista padre spetta nei seguenti casi:
- morte o gravità della madre;
- abbandono da parte della madre;
- affidamento esclusivo al padre.
L’indennità è corrisposta dall’INPS su richiesta presentata su apposito modulo MAT.GEST.SEP.COD.SR23 (Modulo 5). La domanda di congedo parentale deve essere presentata al Dirigente dell’ARSBD e per conoscenza al Responsabile Scientifico dell’Assegno in data anteriore all’inizio del congedo stesso.
Durante detto periodo sia l’attività di ricerca sia il pagamento dell’assegno vengono sospesi, fermo restando che la durata dell’assegno non può essere ridotta a causa di detta sospensione.
Durante il congedo parentale non è prevista alcuna integrazione da parte dell’Università rispetto all’importo dell’assegno.
Al termine del
periodo, l’assegnista dovrà dare comunicazione della ripresa della
propria attività al Dirigente dell’ARSBD (ricerca@iuav.it), ai fini
del ripristino del pagamento dell’assegno. La scadenza naturale
dell’assegno è differita in misura pari alla durata del periodo di
sospensione.
documentazione
- Modulo 1. comunicazione gravidanza >>
- Modulo 2. richiesta maternità flessibile >>
- Modulo 3. dichiarazione sostitutiva certificato nascita figlio >>
- Modulo 4. domanda per i lavoratori iscritti alla gestione separata >>
- Modulo 5. richiesta congedo parentale >>
contatti >>