costi contabilizzati

I servizi definiti all'interno della carta dei servizi di Iuav rappresenteranno la base sulla quale contabilizzare i relativi costi, così come richiesto dall'art

I servizi definiti all'interno della carta dei servizi di Iuav rappresenteranno la base sulla quale contabilizzare i relativi costi, così come richiesto dall'art. 32 comma 2 del D.lgs. n.33/2013.

 

Attualmente sono pubblicati i costi rilevati nell’ambito del Progetto Good Practice, in coerenza con la struttura organizzativa di riferimento per la carta.

 

 

 

 

aggiornamento 28 gennaio 2022

pubblicazione 28 gennaio 2022

 

decreto legislativo n

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 10

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

 

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

 

art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

 

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.