accesso civico

L’accesso civico è il diritto di accesso previsto dall'art

L’accesso civico è il diritto di accesso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. A seguito delle modifiche introdotte con decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, sono ora previste due forme specifiche di accesso civico.

 

Accesso civico semplice

L’articolo 5 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 dispone il diritto di chiunque di richiedere che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino documenti, informazioni e dati nei casi di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria.

Tale diritto può essere esercitato tramite l’inoltro di una richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo quanto indicato nel modulo - accesso civico semplice e presentata tramite:

- posta elettronica certificata: ufficio.protocollo@pec.iuav.it

- posta elettronica: protocollo.informatico@iuav.it

- consegna a mano al Servizio Archivio e flussi documentali - Università Iuav di Venezia, S. Croce 191 (Tolentini) - 30135 Venezia

- posta al Servizio Archivio e flussi documentali, S. Croce 191 (Tolentini) - 30135 Venezia

 

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, l’amministrazione procede alla pubblicazione nella pagina web dedicata della sezione Amministrazione Trasparente del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

 

Accesso civico generalizzato (Foia)

L'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere l’accesso a documenti, informazioni o dati ulteriori.

Tale il diritto si riferisce all’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 con l’intento di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico." La norma stessa e le linee guida dedicate dell’ANAC prevedono ambiti specifici di esclusione e il rispetto dei limiti al diritto di accesso relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (es: privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale …)

Per presentare una richiesta di accesso generalizzato è disponibile fra i documenti scaricabili un modulo – accesso generalizzato da compilare e firmare. L’istanza deve identificare nel dettaglio i dati e i documenti richiesti e contenere le informazioni utili a questo scopo. La richiesta può essere sottoscritta con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare il documento di carta di identità. La richiesta può essere spedita inviando il modulo compilato e sottoscritto con firma autografa, scannerizzato e allegando copia del documento di identità telematicamente per posta elettronica o per posta ordinaria ai riferimenti indicati per l’accesso semplice, avendo cura di utilizzare il modulo specifico o di citare il corretto riferimento normativo.

L’amministrazione risponde all’istanza entro 30 giorni, esclusi i tempi di comunicazione al controinteressato.

 

Per l’Università Iuav di Venezia il riferimento in materia di accesso civico è la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la dott.ssa Lucia Basile.

 

 

Aggiornato al 30 giugno 2022

Pubblicato il 1 febbraio 2021

 

decreto legislativo n

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 5

Accesso civico a dati e documenti

 

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel  rispettodei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevantisecondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

 

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.