Il percorso lavorativo di ogni dipendente trova il suo naturale compimento con il raggiungimento della pensione.
Per il personale docente universitario in base al ruolo rivestito se cioè si è docenti ordinari, associati o ricercatori i requisiti si modificano, come di seguito:
- professoresse e professori ordinari: sono collocati in pensione a decorrere dal 1° ottobre successivo al compimento del 70° anno di età
- professoresse e professori associati: sono collocati in pensione a decorrere dal 1° ottobre successivo al compimento del 70° anno di età se hanno optato ai sensi dell’art. 1, comma 19, per lo stato giuridico della legge n. 230/2005 (legge Moratti), o se divenuti professori associati avendo superato il giudizio di idoneità previsto per gli incaricati stabilizzati (art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705).
Diversamente sono collocati a riposo a richiesta (con decorrenza dal 1° ottobre) tenendo conto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita, ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti-Fornero), per maggiori informazioni si rimanda alla pagina: "Tipologie pensionistiche e i relativi requisiti" - ricercatrici e ricercatori universitari: sono collocati a riposo (con decorrenza dal 1° ottobre) tenendo conto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita, ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti-Fornero), per maggiori informazioni si rimanda alla pagina: "Tipologie pensionistiche e i relativi requisiti"
In considerazione della specificità di ciascun percorso lavorativo, è necessario oggi più che in passato, fare riferimento non solo agli uffici preposti presso l’amministrazione di appartenenza ma a degli esperti in materia previdenziale (in particolare i Patronati) per una corretta interpretazione del percorso lavorativo svolto e delle azioni eventualmente da intraprendere per valorizzarlo pienamente.