Per i periodi autorizzati di studio all’estero l’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in cotutela con soggetti esteri. 

I periodi di studio e ricerca all’estero sono fortemente consigliati dalla Scuola di dottorato (e in alcuni caso previsti obbligatoriamente dalla borsa di studio) e sono volti ad approfondire o ampliare il proprio tema di ricerca presso università, istituti o enti di ricerca, aziende o qualsiasi altra attività.

Il Consiglio bandisce l’assegnazione dei contributi in due tornate per anno solare (1° call per il semestre gennaio-giugno, 2° call per il semestre luglio-dicembre), secondo una valutazione (preventiva sulle richieste) e comparativa (con criteri di priorità rispetto ai fondi disponibili). L’incremento per il soggiorno estero non può essere fruito nel Paese di cittadinanza, residenza e domicilio della dottoranda o del dottorando.

La maggiorazione viene erogata come indennità forfettaria e calcolata per il numero di giorni effettivi svolti all’estero. Per tale ragione è richiesta la presentazione dei giustificativi di viaggio per attestare la data di inizio e fine del soggiorno, ma non la consuntivazione delle spese sostenute.

Si ricorda che ai fini della richiesta del marchio Doctor Europaeus è necessario aver svolto nell’arco del percorso dottorale un periodo di almeno 90 giorni in uno o più stati europei.

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