Per i periodi autorizzati di studio all’estero l’importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 % per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in cotutela con soggetti esteri.
Il periodo di soggiorno all’estero deve essere finalizzato alla ricerca intrapresa dal dottorando e deve essere autorizzato dal consiglio della Scuola di dottorato che assegnerà i finanziamenti tramite valutazione delle richieste motivate dei dottorandi attraverso criteri prestabiliti di volta in volta sulla base dei fondi disponibili. L’incremento per il soggiorno estero non può essere fruito nel Paese di cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando.
Una volta autorizzato il soggiorno, con almeno 10 giorni di anticipo, il dottorando potrà aprire una missione in piattaforma U-Web per il rimborso delle spese di viaggio alloggio ed eventuali spese di missione indicate puntualmente nella domanda. Le spese di vitto e altre piccole spese rientrano forfettariamente nel contributo per il soggiorno all’estero.
Assegnazione dei fondi
La valutazione comparativa delle richieste da parte del consiglio si svolge di norma in due tornate annuali, una per il periodo gennaio-luglio, una per il periodo rimanente dell’anno. Possono presentare la domanda di svolgimento di soggiorno all’estero tutti i dottorandi in possesso di borsa di studio regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo anno di corso.
Il consiglio della scuola di dottorato di norma valuterà le domande prioritariamente sulla base di criteri di:
Potranno essere presi in considerazione eventuali ulteriori criteri. A mero titolo di esempio:
Eventuali modifiche della destinazione successive all’approvazione del consiglio dovranno essere autorizzate dal consiglio stesso.
Non potrà essere richiesto il prolungamento del periodo accordato se non attraverso la presentazione di una nuova domanda da portare in approvazione del consiglio.
In caso una o più delle proposte selezionate non potesse essere realizzata, il dottorando/a è tenuto a darne tempestiva comunicazione al fine di consentire la riattribuzione dei fondi. Dell’eventuale mancata comunicazione tempestiva rispetto all’impossibilità di realizzare un periodo di soggiorno estero autorizzato sarà tenuto conto in sede di future richieste.
Al termine del soggiorno estero realizzato il dottorando dovrà obbligatoriamente presentare una certificazione dell’istituzione di riferimento in caso di periodi di trenta giorni o superiori. Tale certificazione deve contenere la durata del periodo svolto. Non è obbligatoria per periodi inferiori a trenta giorni, ma caldamente raccomandata.
Pagamenti
La maggiorazione viene calcolata su base giornaliera. Per tale ragione ai dottorandi che svolgono un soggiorno all’estero è richiesta la presentazione dei biglietti di viaggio per attestare la data di inizio e fine del soggiorno. In caso di temporanea interruzione del periodo autorizzato di soggiorno estero per rientro in Italia o spostamento in altro Paese per motivi personali, il dottorando/a è tenuto ad avvisare la segreteria inviando i relativi biglietti di viaggio affinché sia possibile decurtare il periodo di soggiorno non effettuato nel Paese autorizzato.
Il pagamento della maggiorazione avviene di norma al termine del soggiorno all’estero. Per i soggiorni di durata superiore ai due mesi è possibile richiedere il pagamento mensile della maggiorazione inviando alla segreteria il modello attestante l’effettiva presenza del dottorando/a nel luogo di destinazione del soggiorno estero.