titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Avviso di preinformazione

Secondo lo statuto di Iuav sono organi di governo il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione e sono organi di gestione il direttore generale con competenze e funzioni indicati in dettaglio nel titolo II dello statuto stesso.

 

Iuav ha dato attuazione alla delibera dell’Anac n. 144/2014 e ha pubblicato i dati riferiti del rettore, del consiglio di amministrazione e del senato accademico.  A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, noto come FOIA, cessa l’obbligo di pubblicazione dei dati per i titolari di incarichi quando sono attribuiti a titolo gratuito.

Questo si applica a partire dal 2017 al senato accademico di Iuav.

 

La documentazione riferita ai componenti degli organi dell’Università Iuav di Venezia è pubblicata secondo quanto previsto dall’art. 14 co. 1-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e reperibile come collegamento in corrispondenza di ogni organo e nominativo.

La documentazione riferita ad anni precedenti è pubblicata tra i mandati conclusi.

 

rettore >>

 

consiglio di amministrazione >>

 

 

mandati conclusi - obblighi di trasparenza art. 14 >>

 

 

direttore generale >>

 

 

Aggiornato al 18 agosto 2021

Pubblicato il 18 agosto 2021

 

decreto legislativo n

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

 

1bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.