titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Secondo lo statuto
di Iuav sono organi
di governo il rettore,
il senato
accademico e il consiglio di
amministrazione e sono organi di
gestione il
direttore generale con competenze e funzioni indicati in dettaglio nel
titolo II dello statuto stesso.
Iuav ha dato
attuazione alla delibera dell’Anac n. 144/2014 e
ha pubblicato i dati riferiti del rettore, del consiglio di amministrazione e
del senato accademico. A seguito delle
modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, noto
come FOIA, cessa l’obbligo di pubblicazione dei dati per i titolari di
incarichi quando sono attribuiti a titolo gratuito.
Questo si applica
a partire dal 2017 al senato accademico di Iuav.
La documentazione
riferita ai componenti degli organi dell’Università Iuav di Venezia è
pubblicata secondo quanto previsto dall’art. 14 co. 1-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e reperibile come collegamento in
corrispondenza di ogni organo e nominativo.
La documentazione
riferita ad anni precedenti è pubblicata tra i mandati conclusi.
consiglio
di amministrazione >>
mandati
conclusi - obblighi di trasparenza art. 14 >>
Aggiornato al 18 agosto 2021
Pubblicato il 18 agosto 2021
decreto legislativo
n. 33 del 2013
Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione,
di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
1‐bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.