Adempimenti ai sensi dell’art. 14 - mandati conclusi
La documentazione
pubblicata secondo gli obblighi dell’art. 14 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 si riferisce ai soggetti cessati dall’incarico in organi
di indirizzo politico dell’Università Iuav di Venezia ed è reperibile
come link in corrispondenza di ogni nominativo fino a tre anni successivi alla
cessazione dall’incarico.
consiglio di amministrazione 2018/2021
(in applicazione
del nuovo statuto emanato con decreto rettorale n. 352/2018)
Mattia
Cordioli fino al 20 aprile 2021
Giorgio
Baldo fino al 7
giugno 2021
Chiara
Modica Donà dalle Rose fino al 15 novembre 2021
Luca
Zambelli fino al 15 novembre 2021
consiglio di amministrazione
2021/2024
Pietro
Legnani fino al 21 aprile 2022
rettore 2015/2021
Alberto
Ferlenga fino al 30 settembre 2021
Aggiornato al 27 ottobre 2023
Pubblicato il 27 ottobre 2023
decreto legislativo
n. 33 del 2013
Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione,
di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
1‐bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1‐bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.