consiglio di amministrazione
La documentazione
riferita ai componenti del consiglio di
amministrazione dell’Università Iuav di Venezia per il triennio
accademico 2018/2021 è pubblicata secondo quanto previsto dall’art. 14
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e reperibile come collegamento in
corrispondenza di ogni nominativo.
Benno
Albrecht, rettore e
presidente
Gabriella
Chiellino, componente esterna (ex articolo 11, comma 1, lettera b) dello
statuto di ateneo)
Nohad
Haj Salih, componente esterno (ex articolo 11, comma 1, lettera b) dello
statuto di ateneo)
Alessandro
Marcello, componente esterno (ex articolo 11, comma 1, lettera b) dello
statuto di ateneo)
Susanna
Scarpa, rappresentante
interno del personale tecnico e amministrativo (ex articolo 11,
comma 1, lettera c) dello statuto di ateneo)
Lucrezia
Ludovici, rappresentante degli studenti (ex articolo 11, comma 1, lettera
e) dello statuto di ateneo)
Aggiornato al 10 maggio 2022
Pubblicato il 10 maggio 2022
decreto legislativo
n. 33 del 2013
art. 14
Obblighi di pubblicazione
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Con riferimento ai titolari di
incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di
indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i
seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di
proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo;
b) il curriculum;
i compensi di qualsiasi natura
connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi pubblici;
c) i dati relativi all'assunzione
di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti;
d) gli altri eventuali incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti;
e) le dichiarazioni di cui all'
articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e
dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata
dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni
caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente
lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo
politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.