consiglio di amministrazione

Avviso di preinformazione

La documentazione riferita ai componenti del consiglio di amministrazione dell’Università Iuav di Venezia per il triennio accademico 2018/2021 è pubblicata secondo quanto previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e reperibile come collegamento in corrispondenza di ogni nominativo.

 

Benno Albrecht, rettore e presidente

Gabriella Chiellino, componente esterna (ex articolo 11, comma 1, lettera b) dello statuto di ateneo)

Nohad Haj Salih, componente esterno (ex articolo 11, comma 1, lettera b) dello statuto di ateneo)

Alessandro Marcello, componente esterno (ex articolo 11, comma 1, lettera b) dello statuto di ateneo)

Susanna Scarpa, rappresentante interno del personale tecnico e amministrativo (ex articolo 11, comma 1, lettera c) dello statuto di ateneo)

Lucrezia Ludovici, rappresentante degli studenti (ex articolo 11, comma 1, lettera e) dello statuto di ateneo)

 

Aggiornato al 10 maggio 2022

Pubblicato il 10 maggio 2022

 

 

 

decreto legislativo n

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

 

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

c) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

e) le dichiarazioni di cui all' articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.