Dall’anno accademico 2022/2023 è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore, come previsto dalla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore".

Le indicazioni che seguono fanno riferimento al Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022, che disciplina una serie di aspetti per consentire a studentesse e studenti la doppia iscrizione contemporanea.
Nota: dato il carattere non esaustivo delle indicazioni ministeriali, sono sempre in corso i necessari approfondimenti e su questa pagina saranno pubblicati, di volta in volta, i relativi aggiornamenti

Puoi iscriverti contemporaneamente a un massimo di due corsi di studio, sia di uno stesso ateneo che di atenei o istituzioni di alta formazione artistica e musicale diversi, anche esteri.

Nel rispetto degli ulteriori vincoli, puoi iscriverti a:

Se l’iscrizione riguarda due corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico questi non devono appartenere alla stessa classe e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative.

Se vuoi iscriverti ai diversi livelli dei corsi di studio devi essere in possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di ateneo per l’ammissione al singolo corso di studio.

Se vuoi iscriverti a due corsi di laurea a programmazione locale devi essere collocato/a in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, puoi iscriverti a un secondo corso di studio solo se non presenta obblighi di frequenza, a eccezione dei corsi per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività di laboratorio e di tirocinio.

Se partecipi a una mobilità che porta al conseguimento di un “doppio titolo” non ti è consentita la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio.

L’esonero totale o parziale dalle contribuzioni studentesche spetta per entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti previsti dal regolamento vigente (reddito e/o merito).

I benefici di diritto allo studio sono previsti per una sola iscrizione. Se sei già iscritto/a a un corso di studi in anni successivi al primo non puoi individuare  la seconda iscrizione quale riferimento per ottenere i benefici per il diritto allo studio.

In primo luogo, come prevede la normativa, è necessario che tu auto-dichiari:

La possibilità di autodichiarare quanto indicato è stata attivata mediante le “dichiarazioni aggiuntive” legate alla pre-immatricolazione ai corsi di studio dell’ateneo.

L'ateneo verifica successivamente le tue dichiarazioni e, se queste non risultano veritiere o se quanto dichiarato va in conflitto con quanto stabilito dalla normativa in materia, l’ateneo non ti permette di proseguire.

In sintesi:

L’autodichiarazione relativa alla contemporanea iscrizione si presenta tramite l’area riservata dello sportello internet:

oppure

Una volta approvata dalla segreteria la richiesta non sarà più modificabile.

Nota bene: è obbligatorio segnalare la condizione di iscrizione contemporanea presso entrambi gli atenei in cui si è iscritti nel medesimo anno accademico. La mancata comunicazione a uno dei due atenei potrebbe comportare l'annullamento della domanda o dell'iscrizione presso il secondo ateneo.

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