Le università sono luoghi del sapere e del saper fare in cui è possibile trovare risorse umane formate e dove esistono risorse tecnologiche potenzialmente sfruttabili.

Un’efficace collaborazione tra il mondo accademico e il mondo delle imprese diviene quindi una risorsa nell’ambito dell’economia contemporanea, in cui molti vantaggi competitivi derivano dalla conoscenza e dal suo efficace trasferimento in processi innovativi.

Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23/12/2013 n. 145 e comma 35 della legge 190/2014, prevede che l'agevolazione abbia una durata quinquennale, dal 2015 al 2019 ed è fruibile da parte di tutte le imprese senza alcuna distinzione dimensionale.

L'agevolazione riguarda gli investimenti incrementali in ricerca e sviluppo, ovvero le spese sostenute in eccedenza nei 5 periodi agevolati, rispetto alla media del tre periodi precedenti, 2012/2014 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare ovvero rispetto alla media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (per le imprese con esercizio corrispondente all’anno solare si calcola del triennio 2012/2014).

Pertanto l’agevolazione fiscale consiste in un credito d’imposta riconosciuto “a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato” che sostengano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito d'imposta è attribuito nella misura del 25% delle spese per ricerca e sviluppo, sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014, e spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro a condizione che questi investimenti superino i 30.000 euro.

La misura dell'agevolazione è elevata al 50% per le spese relative a personale altamente qualificato e a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e start-up innovative.

Con decreto 27 maggio 2015 (GU n. 174 del 29/07/2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha certificato le caratteristiche e le modalità per poter dare attuazione al credito d'imposta definendo le attività agevolate, le caratteristiche del credito d’imposta e gli adempimenti a carico delle imprese.

La legge finanziaria 2006 (legge 266/05, art 1 comma da 353 a 355) modificando la normativa in materia di erogazioni liberali ha stabilito che sono integralmente deducibili dal reddito le somme versate alle università, fondazioni, enti pubblici di ricerca a titolo di liberalità finalizzate alla ricerca. 

È stato cancellato il limite del 2% del reddito previsto dall'art. 100, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86). Rientrano in questa tipologia le donazioni, i finanziamenti per borse di studio e per attività di ricerca libera (senza corrispettivo per l'impresa).