Esclusione
Il consiglio della scuola di dottorato determina l’esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio in caso di
L’esclusione viene disposta con decreto del rettore. In tutti i casi di esclusione il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell’ultimo anno accademico d’iscrizione.
Rinuncia
Qualora un dottorando intenda rinunciare al proseguimento del corso ne dà comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli importi erogati per l’anno accademico in corso.
La mancata iscrizione all’anno successivo è considerata rinuncia al corso e il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell’ultimo anno accademico d’iscrizione se il collegio docenti delibera il mancato superamento delle verifiche di profitto per il passaggio all’anno successivo.
Decadenza
In caso di mancata comunicazione della rinuncia al corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, il dottorando è considerato decaduto dal corso e, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell’ultimo anno accademico d’iscrizione.
La decadenza è inoltre disposta in caso di mancato superamento dell’esame finale. In tal caso il dottorando non è tenuto alla restituzione degli importi di borsa erogati nell’ultimo anno di iscrizione.
La decadenza è disposta con decreto del rettore.
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