Sospensione

È ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato fino ad un massimo 6 mesi per:

La sospensione non può essere richiesta retroattivamente.

Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

La sospensione per grave malattia e per maternità, paternità, adozione e affidamento può essere prolungata fino a un massimo di 12 mesi e può essere richiesta anche durante i periodi di proroga. 

Le scadenze amministrative, così come l'esame finale, saranno differite di un semestre nel caso il periodo di sospensione sia compreso tra 1 e 6 mesi. Le scadenze amministrative, così come l'esame finale, saranno differite di 1 o 2 semestri a giudizio del collegio docenti, nel caso il periodo di sospensione sia compreso tra 7 e 12 mesi.

Il direttore della scuola può autorizzare, sentiti i coordinatori, la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli summenzionati, purché adeguatamente documentati. In tal caso la borsa di studio viene sospesa per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di sospensione, ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui alla normativa vigente in materia. I dottorandi in congedo parentale mantengono pertanto il diritto alla borsa di studio.

Il direttore della scuola al termine delle assenze per sospensione determina, sentiti i coordinatori, se riammettere il dottorando in corso d’anno ovvero se riammetterlo al ciclo successivo. Nel primo caso il dottorando riprenderà il suo percorso regolare. Nel secondo caso, il dottorando si inserirà nel percorso del ciclo successivo.

In tutti i casi, la borsa di studio viene erogata per non più di tre anni, corrispondenti a 36 mensilità complessive.

Sospensione per maternità

In caso di maternità, è prevista per le dottorande l’astensione obbligatoria di 5 mesi dalla frequenza del corso. Il congedo di maternità può iniziare 2 mesi prima della data presunta del parto e terminare 3 mesi dopo il parto oppure 1 mese prima della data presunta del parto e terminare 4 mesi dopo il parto.

La sospensione per maternità va richiesta attraverso la presentazione di certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. Per richiedere la sospensione a 1 mese prima della data presunta del parto è necessario presentare certificato medico attestante che lo svolgimento dell’attività fino all’ottavo mese non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro o della nascitura. 

Nel caso di maternità a rischio il congedo può iniziare in qualsiasi momento. A tal fine è necessario presentare certificato medico attestante che lo svolgimento dell’attività arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro o della nascitura.

Al di fuori dei periodi di sospensione, la gestante ha diritto di svolgere delle attività formative alternative a quelle ordinarie, quando queste possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro o della nascitura su indicazione del collegio dei docenti.

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