In caso di assenza per malattia si applicano i seguenti istituti:

  1. congedo straordinario, disposto d’ufficio per assenze inferiori a sette giorni lavorativi. Spetta per un massimo di 45 giorni in un anno solare ed è retribuito a stipendio intero, tranne la riduzione di un terzo per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (comprese le assenze di un solo giorno). Il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di ogni assenza per malattia, nel caso dei docenti e ricercatori a tempo pieno sull’assegno aggiuntivo (art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133, comma 1).
    Il periodo di assenza è calcolato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. La decurtazione non si applica per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
  2. aspettativa per motivi di salute, disposta soltanto per assenze ininterrotte di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore se il dipendente ha già fruito dell’intero periodo di congedo straordinario. Spetta per un massimo di 18 mesi, a stipendio intero per i primi 12 mesi e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi. Ai fini del conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con intervallo di servizio attivo inferiori a 3 mesi.
    Il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di ogni assenza per malattia ovvero per i docenti e ricercatori a tempo pieno sull’assegno aggiuntivo (art. 71 della legge 133/2008, comma 1). Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
    La decurtazione non si applica per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
    I periodi di aspettativa per motivi di salute e di famiglia non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio.

Cosa fare in caso di assenza per malattia
In caso di assenza per malattia il docente è tenuto a:

Fanno eccezione le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'ufficio del personale.
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i docenti la cui assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per la quale è riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, debitamente documentati.
Nel caso in cui il docente sia in condizioni di riprendere il lavoro prima della scadenza indicata sul certificato medico, è tenuto a richiedere al proprio medico curante un nuovo certificato che modifichi i giorni di prognosi.
In caso di assenza per malattia superiore a sessanta giorni, il rientro in servizio deve essere preceduto obbligatoriamente dalla visita del medico competente di ateneo. Il servizio concorsi e carriere del personale docente e ricercatore avrà cura di prenotare tempestivamente la visita.

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