È possibile chiedere la sospensione degli studi nelle seguenti ipotesi:

  1. iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino a completamento dei relativi corsi
  2. servizio civile per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio
  3. nascita di un figlio o adozione (solo per l'anno accademico corrispondente all'anno di nascita o adozione)
  4. infermità gravi e prolungate, debitamente certificate
  5. grave infermità dei familiari, appartenenti al nucleo familiare del richiedente, attestata da certificazioni mediche di durata complessiva non inferiore a sei mesi, dalle quali discenda un obbligo di cura da parte dello studente, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio
  6. grave modifica delle condizioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare convivente comprovata da idonea certificazione, conseguenti a licenziamento o trattamento previdenziale determinato da crisi aziendale per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio
  7. essere soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio
  8. essere soggetti a una pena detentiva, per un periodo non superiore alla durata normale del corso di studio

Per i motivi di cui ai precedenti punti 1,2, 3, 4 la richiesta di sospensione va presentata preventivamente; 
per i motivi di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 la richiesta di sospensione può essere presentata anche successivamente.

È possibile chiedere la sospensione temporanea della propria carriera per le combinazioni di iscrizione non contemplati all’articolo 17 del regolamento in tema di contemporanea iscrizione. La sospensione può essere richiesta anche per frequentare corsi di studio presso università straniere.  Ulteriori casi di sospensione per prosecuzione degli studi in Italia o all’estero possono essere disciplinati da specifici accordi fra atenei.

Si specifica infine che, come indicato alla FAQ MUR del 1 marzo 2024, in merito alla sospensione nei casi di contemporanea iscrizione, la richiesta di sospensione degli studi si debba applicare “contemporaneamente” a entrambi i corsi di studio. Resta salva la possibilità – per chi si trovi nelle fattispecie di cui D.lgs. 29/03/2012 n. 68 e che intenda comunque proseguire l’impegno in un solo corso di studio – di rinunciare alla contemporanea iscrizione, chiudendo la sua posizione in uno dei due corsi di studio"

Gli anni accademici di sospensione degli studi non sono computati ai fini della decadenza degli studi e non vengono considerati ai fini del calcolo del merito e del numero degli anni entro i quali presentare la richiesta per i benefici del diritto allo studio. Nel periodo di sospensione degli studi, lo studente / la studentessa non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo, relativamente al corso sospeso.

La sospensione degli studi può essere richiesta per almeno un anno accademico e non può avere durata maggiore della durata normale del corso più un anno.

Per sospendere gli studi è necessario essere in regola con le tasse e la registrazione degli esami.
Studentesse e studenti dovranno presentare all’Archivio generale di Ateneo, Ufficio Protocollo, sito a Venezia, Santa Croce 191 Tolentini – cap. 30135 Venezia, o spedire al medesimo ufficio il modello con marca da bollo di valore vigente (euro 16,00).

Come riprendere gli studi
Per riprendere gli studi sospesi si deve presentare all’Archivio generale di Ateneo, Ufficio Protocollo:

L'importo delle tasse universitarie da pagare per ogni anno accademico di sospensione sarà di euro 155,00.

Il Servizio gestione carriere procederà a generare i bollettini relativi agli anni di sospensione e all’anno accademico di ripresa degli studi, così da rendere possibile – dalla sezione riservata dello Sportello Internet SPIN – la visualizzazione e lo scarico dei pagamenti da regolarizzare.

Santa Croce 191, Tolentini
30135 Venezia
C.F. 80009280274
P.Iva 00708670278