Coloro i quali abbiano intrapreso un corso di studi universitario e che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi e non sostengano esami per otto anni accademici consecutivi, decadono dallo status di studente.
I termini della decadenza sono aumentati del 50% per coloro che abbiano un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in caso di iscrizione con lo status di studente part time o atleta.
In ogni caso si consiglia di chiedere informazioni sulla reale situazione della propria carriera universitaria direttamente alla segreteria studenti.
Per interrompere il termine di decadenza bisogna sostenere un esame anche con esito negativo purché ne risulti la verbalizzazione.
Non incorre nella decadenza dallo status di studentessa/studente chi è in difetto della sola prova finale.
La persona decaduta può immatricolarsi successivamente al medesimo o ad altro corso di studio. Non è previsto il riconoscimento in altra carriera dei crediti eventualmente acquisiti nel percorso di studio per il quale sia stato applicato l'istituto della decadenza.
Non incorre nella decadenza chi, prima di decadere, chieda ed ottenga il trasferimento od il passaggio interno ad un altro corso di studio.
Gli anni di interruzione degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza.
È ammessa un’istanza al rettore di differimento dei termini della decadenza colo in caso di grave e prolungata malattia certificabile.
La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni indicate, senza necessità di preventiva comunicazione agli interessati.
La persona decaduta che, all'atto dell'immatricolazione, aveva depositato il diploma originale di maturità, è tenuta a ritirarlo presentando apposita istanza.
La persona decaduta non è tenuta alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse salvo che non sia in regola con il pagamento di eventuali somme relative a indebita concessione di benefici.
A coloro che siano incorsi nella decadenza potranno essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa con annotazione della sopravvenuta inefficacia della stessa.
Rinuncia alla prosecuzione degli studi
La studentessa e lo studente in corso o fuori corso può in qualsiasi momento rinunciare alla prosecuzione della carriera scolastica.
Non è tenuta/o al pagamento delle tasse universitarie di cui sia eventualmente in difetto, ma dovrà restituire eventuali borse di studio percepite indebitamente.
Non ha inoltre diritto al rimborso di tasse versate, nemmeno se abbandona gli studi prima del termine dell’anno accademico.
La rinuncia, che deve essere espressa in forma scritta usando il modello scaricabile a fine pagina è irrevocabile ed estingue la carriera universitaria percorsa dallo studente, annullando tutti gli esami fino ad allora sostenuti.
Per effettuare la rinuncia alla prosecuzione degli studi è necessario presentare in originale cartaceo (anche a mezzo raccomandata) a:
Università Iuav di Venezia – Archivio generale di Ateneo, Ufficio Protocollo
Santa Croce 191 Tolentini – cap. 30135 Venezia
i seguenti documenti:
Si precisa che non saranno pertanto considerati validi gli invii effettuati tramite PEC.
i seguenti documenti:
Studentesse e studenti che hanno rinunciato agli studi possono immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso universitario, anche a quello cui ha rinunciato – senza possibilità di far valere la precedente carriera, annullata per effetto della rinuncia.
Le persone che rinunciano sono tenuti a ritirare, presentando apposita istanza, il diploma originale di maturità, se depositato all'atto dell'immatricolazione.
A coloro che abbiano rinunciato agli studi potranno essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa. Tali certificati sono integrati da un’opportuna annotazione attestante che la carriera scolastica percorsa è incorsa in rinuncia.
Santa Croce 601 – Venezia