
essere in servizio: la maternità e la paternità
Gli istituti a sostegno della maternità e della paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento delle lavoratrici e dei lavoratori (congedi, riposi, permessi, sostegno economico) sono disciplinati dalle seguenti disposizioni normative e contrattuali:
> D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 "testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e successive modificazioni e integrazioni
> CCNL comparto università vigente, art. 31, congedi parentali
È possibile fruire di congedo parentale per figli di età compresa da 0 a 12 anni.
La/il dipendente che voglia usufruire di congedo parentale deve inoltrare la domanda compilata all’Archivio generale di Ateneo, con un preavviso non inferiore a cinque giorni indicando i giorni/periodi di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria, ovvero a mezza giornata.
Oltre ai periodi di congedo è possibile fruire per i propri figli, dietro presentazione del certificato medico, di giornate per malattia bambino:
30 giorni per ogni anno di età da 0 a 3 anni retribuiti al 100%
5 giorni per ogni anno di età da 3 a 8 anni senza assegni in alternanza con l’altro genitore
altri collegamenti
> accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro
> autocertificazione generica per comunicare la nascita del/la figlio/a
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