accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro
Il Decreto Legislativo n 151/2001, a completamento ed integrazione delle
norme già esistenti in materia di tutela e sostegno della maternità e
paternità, ha introdotto alcune importanti disposizioni relativamente alla
valorizzazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi
corrispondenti ai congedi per maternità, per eventi verificatisi al di fuori di
qualsiasi rapporto di lavoro.
Dopo aver acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, l'INPDAP, con
l'informativa n 8 del 28.02.2003, ha diramato le necessarie precisazioni sui
criteri operativi per l'applicazione della citata norma.
È possibile ottenere la valutazione gratuita dei periodi corrispondenti al congedo per maternità (già astensione obbligatoria per maternità
di cui all’art. 4 della L. n. 1204/71), al di fuori del rapporto di lavoro, pertanto senza copertura
contributiva, mediante l'accredito dei contributi figurativi.
Tali periodi sono considerati utili ai fini della determinazione del
diritto e della misura della pensione.
A seguito della nota operativa dell’Inpdap – Direzione
Centrale Entrate - n. 17 del 14/12/2009 e alla luce dei più recenti
orientamenti della giurisprudenza, la durata dei periodi da accreditare e
riscattare, per maternità verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, sarà
per tutti i casi quella fissata dagli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5,
del decreto legislativo n. 151/2001, vale a dire due mesi precedenti e
tre mesi successivi al parto, anche per nascite avvenute prima del 18/01/1972.
In generale il riconoscimento potrà essere richiesto mediante apposita
istanza, debitamente corredata da idonea documentazione probatoria (es.
autocertificazione, atto sostitutivo di notorietà, certificato di nascita) e in
presenza dei seguenti requisiti:
> almeno cinque anni di contribuzione, maturata in costanza di
rapporto di lavoro
> domanda di accesso a detti benefici in costanza di rapporto di
lavoro
Le lavoratrici, in servizio all’entrata in vigore del decreto
legislativo n. 151/2001 (27 aprile 2001) e in possesso di almeno 5 anni
di contribuzione, alle quali in precedenza sono stati riconosciuti mesi 03 e
giorni 08 di congedo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro,
per eventi collocabili temporalmente tra il 04/01/1951 e il 17/01/1972
compreso, sono invitate a presentare nuova richiesta di accredito figurativo,
al fine del riconoscimento di complessivi mesi 05 e giorni 01, così come
disposto dalla recente interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del
decreto legislativo 151/2001, tenuto conto che in tale circostanza la data presunta
e quella effettiva del parto si considerano coincidenti.
Il Decreto Legislativo n. 151/2001 ha introdotto, altresì, la
possibilità di valorizzare anche i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità, al di fuori del rapporto di lavoro, per un
periodo non superiore a sei mesi per ciascuna maternità e nel limite massimo di cinque anni complessivi, mediante riscatto oneroso.
Anche in questo caso viene richiesta la maturazione del requisito
contributivo di anni cinque di contribuzione.
Si ricorda, ancora, che le recenti norme in materia di tutela della
maternità e paternità (Legge 903/77 e n. 53/2000) hanno riconosciuto anche al
padre lavoratore, in alcune situazioni, il diritto a fruire dei congedi per
maternità, pertanto, anche nei loro confronti, può trovare applicazione la
disciplina oggetto della presente circolare.
Per la richiesta di accredito figurativo e di riscatto dei predetti
periodi, il personale interessato potrà usufruire degli appositi moduli Inpdap.
L’ufficio sarà a disposizione per eventuali chiarimenti in
materia.
contatti
area risorse umane e organizzazione
previdenza
tel 041 257 1755
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modello di istanza di valutazione gratuita del periodo corrispondente all'astensione obbligatoria
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modello di istanza di riscatto dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.2 l.15-68 e art.1 dpr.403-98)
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.4 l.15-68 e art.2 dpr.403-98)
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circolare riscattolaurea