rapporto di lavoro

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accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro

 

Il Decreto Legislativo n 151/2001, a completamento ed integrazione delle norme già esistenti in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, ha introdotto alcune importanti disposizioni relativamente alla valorizzazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi corrispondenti ai congedi per maternità, per eventi verificatisi al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro.

Dopo aver acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, l'INPDAP, con l'informativa n 8 del 28.02.2003, ha diramato le necessarie precisazioni sui criteri operativi per l'applicazione della citata norma.

 

È possibile ottenere la valutazione gratuita dei periodi corrispondenti al congedo per maternità (già astensione obbligatoria per maternità di cui all’art. 4 della L. n. 1204/71), al di fuori del rapporto di lavoro, pertanto senza copertura contributiva, mediante l'accredito dei contributi figurativi.

Tali periodi sono considerati utili ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione.

A seguito della nota operativa dell’Inpdap – Direzione Centrale Entrate - n. 17 del 14/12/2009 e alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza, la durata dei periodi da accreditare e riscattare, per maternità verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, sarà per tutti i casi quella fissata dagli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, vale a dire due mesi precedenti e tre mesi successivi al parto, anche per nascite avvenute prima del  18/01/1972.

 

In generale il riconoscimento potrà essere richiesto mediante apposita istanza, debitamente corredata da idonea documentazione probatoria (es. autocertificazione, atto sostitutivo di notorietà, certificato di nascita) e in presenza dei seguenti requisiti:

 

> almeno cinque anni di contribuzione, maturata in costanza di rapporto di lavoro

> domanda di accesso a detti benefici in costanza di rapporto di lavoro

 

Le lavoratrici, in servizio all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001 (27 aprile 2001) e in possesso di almeno 5 anni di contribuzione, alle quali in precedenza sono stati riconosciuti mesi 03 e giorni 08 di congedo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, per eventi collocabili temporalmente tra il 04/01/1951 e il 17/01/1972 compreso, sono invitate a presentare nuova richiesta di accredito figurativo, al fine del riconoscimento di complessivi mesi 05 e giorni 01, così come disposto dalla recente interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 151/2001, tenuto conto che in tale circostanza la data presunta e quella effettiva del parto si considerano coincidenti.

Il Decreto Legislativo n. 151/2001 ha introdotto, altresì, la possibilità di valorizzare anche i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità, al di fuori del rapporto di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi per ciascuna maternità e nel limite massimo di cinque anni complessivi, mediante riscatto oneroso.

Anche in questo caso viene richiesta la maturazione del requisito contributivo di anni cinque di contribuzione.

 

Si ricorda, ancora, che le recenti norme in materia di tutela della maternità e paternità (Legge 903/77 e n. 53/2000) hanno riconosciuto anche al padre lavoratore, in alcune situazioni, il diritto a fruire dei congedi per maternità, pertanto, anche nei loro confronti, può trovare applicazione la disciplina oggetto della presente circolare.

 

Per la richiesta di accredito figurativo e di riscatto dei predetti periodi, il personale interessato potrà usufruire degli appositi moduli Inpdap.

 

L’ufficio sarà a disposizione per eventuali chiarimenti in materia.

 

 

 

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