bilancio consolidato

L'articolo 6 del D

L'articolo 6 del D. Lgs. 27 gennaio 2012 n.18, al comma 1 dispone che "le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91".

Il D.l. 11 aprile 2016 n. 248 definisce l'area di consolidamento, i principi generali di consolidamento e gli atti preliminari oltre che gli schemi di stato patrimoniale e conto economico; l'articolo 6, comma 3, del decreto stabilisce che la redazione del primo bilancio consolidato sia riferita all'esercizio 2016.

 

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decreto legislativo n

 

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 29

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.