Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Ai sensi dell’art

Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 445/2000 così come modificato dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n.183, dall’1 gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati i certificati prodotti da altri uffici pubblici. Pertanto notizie relative a stati, qualità personali e fatti devono essere fornite in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) o dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000).

 

La richiesta di certificati o la mancata accettazione delle autodichiarazioni, da parte degli organi della pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Pertanto, l’utente che deve attestare atti o fatti relativi alla carriera universitaria a un ente pubblico o a privati gestori di pubblici servizi, può presentare un'autodichiarazione, che sostituisce il certificato a tutti gli effetti di legge.

 

Autodichiarazioni

L'autodichiarazione è una dichiarazione firmata direttamente dall’utente, senza autentica di firma e senza bollo. L’utente è personalmente responsabile di ciò che dichiara: l'amministrazione presso cui l'autodichiarazione è presentata potrà effettuare i controlli sulla corrispondenza di quanto dichiarato. In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni penali (ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e la decadenza dai benefici ottenuti con l'autodichiarazione stessa.

 

L’Università Iuav di Venezia mette a disposizione degli utenti tutti i principali dati relativi alla loro carriera universitaria di studenti, certificati e programmi dei corsi che possono essere reperiti accedendo con codice persona e password allo SPortello INternet oppure richiesti al front office e alle segreterie didattiche.

 

Nella pagina web dello Sportello Internet dedicata ai certificati, sono state attivate le “autodichiarazioni”, sottoscrivibili dallo studente/laureato e presentabili agli uffici delle pubbliche amministrazioni.

 

Le autodichiarazioni al momento sono quattro:

 

- autodichiarazione anni di iscrizione;

- autodichiarazione iscrizione con esami;

- autodichiarazione laurea con esami;

- autodichiarazione tasse versate negli ultimi due anni;

 

L’autodichiarazione è un documento generato automaticamente dal sistema informatico in dotazione all’Ateneo.

 

La stampa prevede attualmente una postilla dedicata alla Pubbliche Amministrazioni di richiesta di verifica dei dati autodichiarati; tale sistema di verifica non è ancora attivo.

 

Certificati

I certificati restano validi e utilizzabili nei rapporti tra i privati e/o per uso estero.

I certificati di regola devono essere rilasciati in bollo da Euro 16,00. Sarà possibile il rilascio di certificati in carta semplice solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 642 del 26/10/1972 e successive disposizioni). In questo caso l’utente deve fare esplicita richiesta indicandone l'uso perché i certificati riporteranno l'articolo di legge in base al quale viene applicata l'esenzione.

 

I certificati emessi dall’Università Iuav di Venezia, come previsto dal comma 1, art.15 della Legge 183 del 12 novembre 2011, non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Si ricorda a tutti gli interessati che in alternativa all’uso dei certificati è sempre possibile autodichiarare il proprio stato di carriera.

 

L’elenco dei certificati che l’Ateneo rilascia in carta libera o in carta legale è disponibile al seguente URL //www.iuav.it/studenti/procedure-/certificat/index.htm

 

Controlli sulle autocertificazioni

Ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 l’Università Iuav di Venezia ha individuato il Responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi e per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive nel Servizio archivio di ateneo.

Pertanto le richieste di verifica, presentate da altre pubbliche amministrazioni, di quanto reso dagli utenti in autocertificazione devono essere inviate al Servizio archivio di ateneo, preferibilmente via PEC, all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it

 

Il Servizio, effettuate le opportune verifiche, risponde entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di controllo.

 

recapiti dell’ufficio responsabile >>

 

decreto legislativo n

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 35

obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

 

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni