società partecipate
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Provvedimenti
delibera cda n. 255/2022 - revisione partecipazioni 2022 >>
allegato - schede rilevazione partecipazioni 2022 >>
allegato - relazione collegio revisori 2022 >>
delibera cda n. 253/2021 - revisione partecipazioni 2021 >>
allegato - schede rilevazione partecipazioni 2021 >>
allegato - relazione collegio revisori 2021 >>
delibera cda n. 226/2020 - revisione partecipazioni 2020 >>
allegato - schede rilevazione partecipazioni 2020 >>
delibera cda n. 226/2019 - revisione partecipazioni 2019 >>
allegato - schede rilevazione partecipazioni 2019 >>
allegato - relazione collegio revisori 2019 >>
delibera cda n. 10/2018 - revisione partecipazioni 2018 >>
allegato - schede rilevazione partecipazioni 2018 >>
delibera cda n. 126/2017 - revisione partecipazioni 2017 >>
allegato - schede rilevazione partecipazioni 2017 >>
Unisky s.r.l.
SMACT soc. cons. p.a.
allegato 2 - atto costitutivo SMACT >>
decreto legislativo
n. 33 del 2013
art. 22
Obblighi di
pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
b) l'elenco delle società di cui detiene
direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità,
con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle
partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di
società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione
periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo
adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della
eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno,
all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono
altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e
il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
decreto legislativo
n. 175 del 2016
art. 19
Gestione del
personale
Le amministrazioni pubbliche socie fissano,
con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale,
delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito
all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove
possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di
contrattazione di secondo livello.
I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito
istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di
mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e
47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.