Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

istanza di rimborso

 

In caso di versamenti non dovuti a favore dell’Università Iuav di Venezia è possibile presentare istanza di rimborso utilizzando il presente modello.

 

N.B. non è necessario presentare istanza nel caso di rimborsi che derivano dall'acquisizione dell'ISEE o dalla condizione di idoneità alla borsa di studio regionale. Questi rimborsi vengono effettuati d'ufficio, con cadenza periodica, direttamente e solo nell'IBAN presente nell' anagrafica studente.

 

Le istanze potranno essere inviate via posta a:

servizio archivio di ateneo – ufficio protocollo

Santa Croce, 191 – Tolentini

30135 Venezia

In alternativa chi ha un indirizzo mail PEC può inviare l’istanza al seguente indirizzo:

ufficio.protocollo@pec.iuav.it

 

Si ricorda che come stabilito dall'articolo 27 del Regio Decreto 1296 del 1938 non è possibile accogliere richieste di rimborso per la prima rata in quanto “Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati.”

 

Il regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti dell’università Iuav di Venezia stabilisce che la prima rata è rimborsabile su istanza, ad eccezione dell’imposta di bollo, nei seguenti casi:

a) agli studenti che versino la prima rata per l'immatricolazione e che non la formalizzino,

purché la richiesta venga presentata entro la data prevista dal bando di accesso per il perfezionamento dell’immatricolazione;

b) agli studenti che rinnovino l'iscrizione al nuovo anno accademico e che si laureino nell'anno accademico precedente, purché presentino la richiesta entro la scadenza della prima rata dell’anno accademico successivo;

c) agli studenti che per errore versino per più di una volta la medesima rata;

d) agli studenti che facciano domanda di trasferimento presso altro ateneo entro i termini ordinari coincidenti con la scadenza della tassa di iscrizione Iuav ma abbiano preso ugualmente iscrizione all’anno accademico successivo.

 

Non sono rimborsabili i seguenti contributi:

a) il contributo di partecipazione alla selezione per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato in caso di assenza del candidato dalle prove di ammissione o superato il termine di preiscrizione previsto dal bando di accesso;

b) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;

c) il contributo, ove previsto, versato per passaggi di corso e per trasferimenti.

 

Lo studente che abbia ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, anche se interrompe, rinuncia agli studi o decade.

Nel caso di passaggio interno da uno ad altro corso di studio dell’Università Iuav di Venezia i contributi, eventualmente già versati per il corso di studio di provenienza, sono validi anche per il nuovo corso di studio, fatto salvo eventuale conguaglio dei contributi dovuti se di importo superiore.

Lo studente proveniente da altra università è tenuto a versare i contributi previsti presso l'Università Iuav di Venezia relative all’anno accademico di trasferimento.

 

Ulteriori casi non contemplati nel presente articolo verranno esaminati singolarmente dal dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti su istanza dell’interessato.

 

Non possono essere accolti rimborsi per un importo inferiore ad € 10.00.

Infine si fa presente che il conto corrente da indicare sul modulo di richiesta deve essere intestato solo allo studente richiedente, e non intestato o cointestato ad altri soggetti.

 

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