istanza di rimborso
In caso di versamenti non dovuti a
favore dell’Università Iuav di Venezia è possibile presentare istanza di
rimborso utilizzando il presente modello.
N.B. non
è necessario presentare istanza nel caso di rimborsi che derivano
dall'acquisizione dell'ISEE o dalla condizione di idoneità alla borsa di studio
regionale. Questi rimborsi vengono effettuati d'ufficio, con cadenza periodica,
direttamente e solo nell'IBAN presente nell' anagrafica studente.
Le istanze potranno essere inviate
via posta a:
servizio archivio di
ateneo – ufficio protocollo
Santa Croce, 191 –
Tolentini
30135 Venezia
In
alternativa chi ha un indirizzo mail PEC può inviare l’istanza al seguente
indirizzo:
ufficio.protocollo@pec.iuav.it
Si ricorda che come stabilito
dall'articolo 27 del Regio Decreto 1296 del 1938 non è possibile accogliere
richieste di rimborso per la prima rata
in quanto “Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso
universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse,
sopratasse e contributi pagati.”
Il regolamento interno in materia
di carriere amministrative degli studenti dell’università Iuav di Venezia
stabilisce che la prima rata è rimborsabile su istanza, ad eccezione
dell’imposta di bollo, nei seguenti casi:
a) agli studenti che versino la prima
rata per l'immatricolazione e che non la formalizzino,
purché la richiesta venga
presentata entro la data prevista dal bando di accesso per il perfezionamento
dell’immatricolazione;
b) agli studenti che rinnovino
l'iscrizione al nuovo anno accademico e che si laureino nell'anno accademico
precedente, purché presentino la richiesta entro la scadenza della prima rata
dell’anno accademico successivo;
c) agli studenti che per errore
versino per più di una volta la medesima rata;
d) agli studenti che facciano
domanda di trasferimento presso altro ateneo entro i termini ordinari coincidenti
con la scadenza della tassa di iscrizione Iuav ma abbiano preso ugualmente
iscrizione all’anno accademico successivo.
Non sono rimborsabili i seguenti contributi:
a) il contributo di partecipazione alla selezione per
l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato in caso di assenza del
candidato dalle prove di ammissione o superato il termine di preiscrizione
previsto dal bando di accesso;
b) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
c) il contributo, ove previsto, versato per passaggi di corso e per
trasferimenti.
Lo studente che abbia ottenuto l'iscrizione ad un anno di
corso universitario non ha diritto alla restituzione dei contributi versati,
anche se interrompe, rinuncia agli studi o decade.
Nel caso di passaggio interno da uno ad altro corso di
studio dell’Università Iuav di Venezia i contributi, eventualmente già
versati per il corso di studio di provenienza, sono validi anche per il nuovo
corso di studio, fatto salvo eventuale conguaglio dei contributi dovuti se di
importo superiore.
Lo studente proveniente da altra università è tenuto a
versare i contributi previsti presso l'Università Iuav di Venezia relative
all’anno accademico di trasferimento.
Ulteriori casi non contemplati nel presente articolo
verranno esaminati singolarmente dal dirigente dell'area didattica e servizi
agli studenti su istanza dell’interessato.
Non possono essere accolti rimborsi
per un importo inferiore ad € 10.00.
Infine si fa presente che il conto corrente da indicare sul modulo di richiesta deve essere intestato solo allo studente richiedente, e non intestato o cointestato ad altri soggetti.