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Nucleo familiare dello studente

 

Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dall’art.3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

Sostanzialmente il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica dello studente.

Rinviando ai Caf o agli uffici Inps per una più specifica e dettagliata definizione, possiamo affermare che fanno parte del nucleo familiare:

> i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica

> i coniugi con diversa residenza anagrafica, tranne i casi di separazione giudiziale, esclusione di potestà sui figli, cessazione degli effetti civili del matrimonio o abbandono del coniuge

> i genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi

> il minore in affidamento preadottivo

> il figlio maggiorenne non convivente con i genitori ma a loro carico, se non coniugato e senza figli.

Per ulteriori dettagli sulla composizione del nucleo familiare si veda il succitato art.3 del DPCM 159/2013.

 

 

studente indipendente dal nucleo familiare 

 

A decorrere dall’a.a. 2022/23, uno studente può considerarsi indipendente, secondo l’art. 8, comma 2, del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, e far valere il suo ISEE per il diritto allo studio come unico componente del nucleo familiare solo se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

> Residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU e presso un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine

> redditi propri derivanti da lavoro dipendente (o assimilati) – non inferiori a € 9.000,00 annui – dichiarati fiscalmente da almeno due anni (come disposto dal D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320).

 

Si segnala che se non si verificano tutte e due le condizioni verrà richiesto l’ISEE dello studente integrato con quello del nucleo familiare di origine ovvero la documentazione relativa a patrimoni e redditi posseduti all’estero dal nucleo familiare di origine

 

N.B. Si ricorda che l'ateneo può disporre accertamenti e verifiche sulle dichiarazioni ISEE, può revocare benefici già concessi nel caso non risultino dovuti, può inoltre applicare le sanzioni previste dai regolamenti IUAV in materia di contribuzione studentesca e di carriere degli studenti, nonché dalla convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università IUAV.