Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

diploma sostitutivo di abilitazione (detto “primo certificato di abilitazione”)

 

Si rilascia agli abilitati dall’anno 2012 in poi, in esemplare unico avente scadenza illimitata. Sostituisce il diploma di abilitazione fino al suo ritiro e ne attesta il conseguimento a tutti gli effetti di legge, nelle more di stampa dell’originale rilasciato dal Ministero dell’Università e della ricerca. 

La forma è del documento è cartaceo, quindi si definisce “certificato”, ma è un diploma a tutti gli effetti, e pertanto non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione e a privati gestori dei pubblici servizi. Per quest’ultimo uso va invece richiesto un “certificato successivo al primo”

 

Dovrà essere obbligatoriamente riconsegnato a Iuav in originale, per poter effettuare il ritiro del diploma in pergamena – su iniziativa dell’interessato -  quando sarà segnalato come disponibile in questa pagina web.

 

E’ un documento che viene richiesto solo in fotocopia per l’iscrizione all’Albo degli Architetti. In alternativa, ai sensi della normativa vigente (DPR 28/12/200 n.445) è possibile dichiarare il conseguimento dell’abilitazione anche mediante autocertificazione, integrando con la fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa regionale di abilitazione. L’autocertificazione dovrà essere rilasciata in carta semplice - o su modulistica messa a disposizione dall’Ordine stesso - e l’interessato dovrà dichiarare, oltre ai propri dati anagrafici, anche il tipo di abilitazione conseguita, l’anno e la sessione del conseguimento.  Il successivo controllo delle dichiarazioni rese sarà demandato alle reciproche Istituzioni. Per l’iscrizione all’estero, si suggerisce la consegna di un certificato detto “successivo al primo”, da poter consegnare anche in originale.

In caso di iscrizione mediante autocertificazione, si consiglia vivamente gli abilitati di completare, quanto prima, l’iter di richiesta del primo certificato di abilitazione all’ateneo, in quanto gli estremi del pagamento della tassa regionale di abilitazione potranno essere registrati in banca dati, nel proprio profilo personale, solo in quell’occasione.

In caso contrario si avverte che il talloncino in originale del versamento effettuato dovrà essere custodito fino alla sua consegna all’ateneo, in occasione del ritiro della pergamena del diploma.

 

 

documentazione necessaria per il ritiro del diploma sostitutivo di abilitazione:

 

> documento di identità

 

> una marca da bollo da € 16,00 (verrà affissa sul diploma)

 

> la ricevuta di un versamento - che varia da regione a regione - intestato alla Regione ove ha sede l’Ateneo in cui si è conseguita la laurea. Per i laureati nella Regione Veneto la tassa regionale di abilitazione di € 59,39 deve essere versata esclusivamente alla Regione del Veneto secondo le disposizioni indicate dall’ente.

Attenzione: Il pagamento della tassa regionale di abilitazione in questo caso viene versato in forma anticipata rispetto al ritiro del diploma in pergamena e pertanto non dovrà più essere pagata successivamente

I laureati in altre regioni devono informarsi nei loro atenei sull’importo della tassa regionale di abilitazione.

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale di abilitazione i laureati in atenei esteri.

 

 

 

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