decadenza e rinuncia agli
studi
Coloro i quali abbiano intrapreso un corso di studi universitario e che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi e non sostengano esami per otto anni accademici consecutivi, decadono dallo status di studente.
I termini della decadenza sono aumentati
del 50% per coloro che abbiano un'invalidità riconosciuta pari o superiore al
66% o con handicap riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104, e in caso di iscrizione con lo status di studente part
time o atleta.
In ogni caso si consiglia di chiedere informazioni sulla reale situazione della propria carriera universitaria direttamente alla segreteria studenti.
Per interrompere il termine di decadenza lo studente deve sostenere un esame anche con esito negativo purché ne risulti la verbalizzazione.
Non incorre nella decadenza dallo status di studente chi è in difetto della sola prova finale.
Lo studente decaduto può
immatricolarsi successivamente al medesimo o ad altro corso di studio. Non è
previsto il riconoscimento in altra carriera dei crediti eventualmente
acquisiti nel percorso di studio per il quale sia stato applicato l'istituto
della decadenza.
Non incorre nella decadenza
lo studente che, prima di decadere, chieda ed ottenga il trasferimento od il
passaggio interno ad un altro corso di studio.
Gli anni di interruzione
degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza.
È ammessa un’istanza al rettore di differimento dei
termini della decadenza SOLO in caso di grave e prolungata malattia
certificabile.
La decadenza si produce
direttamente al verificarsi delle condizioni indicate, senza necessità di
preventiva comunicazione agli interessati.
Lo studente decaduto che,
all'atto dell'immatricolazione, aveva depositato il diploma originale di
maturità, è tenuto a ritirarlo presentando apposita istanza.
Lo studente decaduto non è
tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse salvo
che lo studente non sia in regola con il pagamento di eventuali somme relative
a indebita concessione di benefici.
A coloro che siano incorsi
nella decadenza potranno essere rilasciati certificati relativamente alla
carriera scolastica precedentemente percorsa con annotazione della sopravvenuta
inefficacia della stessa.
rinuncia alla prosecuzione degli studi
Lo studente in corso o fuori corso può in qualsiasi momento rinunciare alla prosecuzione della carriera scolastica.
Lo studente rinunciatario non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie di cui sia eventualmente in difetto, ma dovrà restituire eventuali borse di studio percepite indebitamente.
Non ha inoltre diritto al rimborso di tasse versate, nemmeno se abbandona gli studi prima del termine dell’anno accademico.
La rinuncia, che deve essere espressa in forma scritta con il presente modello, è irrevocabile ed estingue la carriera universitaria percorsa dallo studente, annullando tutti gli esami fino ad allora sostenuti.
Per effettuare la rinuncia alla prosecuzione degli studi è necessario presentare (anche per posta) a
Università Iuav di Venezia – Archivio
generale di Ateneo, Ufficio Protocollo
Santa Croce 191
Tolentini – cap. 30135 Venezia
i seguenti documenti:
- il modello compilato
- una marca da bollo di valore vigente (euro 16,00)
- la Carta Iuav (se non ancora attivata presso la banca)
- copia documento di identità in corso di validità.
Lo studente che ha rinunciato agli studi può immatricolarsi nuovamente a qualsiasi corso universitario, anche a quello cui ha rinunciato – senza possibilità di far valere la precedente carriera, annullata per effetto della rinuncia.
Lo studente che rinunci è tenuto a
ritirare, presentando apposita istanza, il diploma originale di maturità, se
depositato all'atto dell'immatricolazione.
A coloro che abbiano rinunciato agli studi potranno essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa. Tali certificati sono integrati da un’opportuna annotazione attestante che la carriera scolastica percorsa è incorsa in rinuncia.
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