Il tirocinio per i laureati è un’esperienza di formazione presso imprese, enti, studi professionali che può agevolare le scelte professionali e approfondire le competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, senza tuttavia determinare l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato.
L’Università Iuav di Venezia stabilisce formalmente il rapporto con le imprese, gli enti e gli studi professionali tramite la stipula di una convenzione di tirocinio, che disciplina gli aspetti generali e particolari disposti dalla normativa nazionale e regionale e che garantisce la copertura assicurativa del tirocinante a carico dell’università in qualità di ente promotore.
Il tirocinante è assistito dal tutor aziendale, che è responsabile del suo inserimento in azienda e dal tutor didattico che è un docente del proprio corso di studio che attesta la validità del progetto formativo.
Le disposizioni normative prevedono che il tirocinio debba essere effettuato entro 12 mesi dalla laurea per una durata complessiva di 6 mesi comprese le proroghe (DL 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge n. 148/2011).
Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso ente ospitante. La durata minima è di due mesi, la massima di 6, anche se, per cause di forza maggiore il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento. Tra il tirocinio e la sua proroga non vi deve essere alcun giorno lavorativo di interruzione.

I laureati che intendono svolgere un tirocinio presso strutture con sede legale nel territorio della Regione Veneto, devono attenersi alle disposizioni regionali (DGR n. 1816 del 7 novembre 2017, allegato A). La normativa regionale prevede che il tirocinio debba essere avviato entro 12 mesi dalla laurea per una durata complessiva di 6 mesi comprese le proroghe.
Il tirocinio può essere sospeso per periodi di chiusura aziendale per la durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Alcune Regioni tra cui la Regione Veneto, in conformità a quanto sottoscritto nell’accordo in materia di tirocini il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, hanno stabilito nelle proprie disposizioni normative vigenti in materia che non è possibile attivare tirocini extracurriculari per professioni per le quali è previsto il sostenimento dell’esame abilitante e/o qualificante.
Una persona abilitata all’esercizio della professione regolamentata può svolgere un tirocinio extracurriculare ai sensi della DGR 1816/2017 solo per un profilo professionale non oggetto dell’abilitazione.

I neolaureati che intendono svolgere uno stage in altra regione devono mettersi in contatto con il Servizio career service per utilizzare la modulistica specifica della regione in cui andranno a svolgere il tirocinio.

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