Sospensione
È ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato fino ad un massimo 6 mesi per:
La sospensione non può essere richiesta retroattivamente.
Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
La sospensione per grave malattia e per maternità, paternità, adozione e affidamento può essere prolungata fino a un massimo di 12 mesi e può essere richiesta anche durante i periodi di proroga.
Le scadenze amministrative, così come l'esame finale, saranno differite di un semestre nel caso il periodo di sospensione sia compreso tra 1 e 6 mesi. Le scadenze amministrative, così come l'esame finale, saranno differite di 1 o 2 semestri a giudizio del collegio docenti, nel caso il periodo di sospensione sia compreso tra 7 e 12 mesi.
Il direttore della scuola può autorizzare, sentiti i coordinatori, la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli summenzionati, purché adeguatamente documentati. In tal caso la borsa di studio viene sospesa per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di sospensione, ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui alla normativa vigente in materia. I dottorandi in congedo parentale mantengono pertanto il diritto alla borsa di studio.
Il direttore della scuola al termine delle assenze per sospensione determina, sentiti i coordinatori, se riammettere il dottorando in corso d’anno ovvero se riammetterlo al ciclo successivo. Nel primo caso il dottorando riprenderà il suo percorso regolare. Nel secondo caso, il dottorando si inserirà nel percorso del ciclo successivo.
In tutti i casi, la borsa di studio viene erogata per non più di tre anni, corrispondenti a 36 mensilità complessive.
Sospensione per maternità
In caso di maternità, è prevista per le dottorande l’astensione obbligatoria di 5 mesi dalla frequenza del corso. Il congedo di maternità può iniziare 2 mesi prima della data presunta del parto e terminare 3 mesi dopo il parto oppure 1 mese prima della data presunta del parto e terminare 4 mesi dopo il parto.
La sospensione per maternità va richiesta attraverso la presentazione di certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. Per richiedere la sospensione a 1 mese prima della data presunta del parto è necessario presentare certificato medico attestante che lo svolgimento dell’attività fino all’ottavo mese non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro o della nascitura.
Nel caso di maternità a rischio il congedo può iniziare in qualsiasi momento. A tal fine è necessario presentare certificato medico attestante che lo svolgimento dell’attività arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro o della nascitura.
Al di fuori dei periodi di sospensione, la gestante ha diritto di svolgere delle attività formative alternative a quelle ordinarie, quando queste possano mettere in pericolo la propria salute e quella del nascituro o della nascitura su indicazione del collegio dei docenti.
Proroga
Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, frazionabili in due periodi di sei mesi ciascuno, senza ulteriori oneri finanziari.
I periodi di proroga e sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
Esclusione
Il consiglio della scuola di dottorato determina l’esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio in caso di
L’esclusione viene disposta con decreto del rettore. In tutti i casi di esclusione il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell’ultimo anno accademico d’iscrizione.
Rinuncia
Qualora un dottorando intenda rinunciare al proseguimento del corso ne dà comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli importi erogati per l’anno accademico in corso.
La mancata iscrizione all’anno successivo è considerata rinuncia al corso e il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell’ultimo anno accademico d’iscrizione se il collegio docenti delibera il mancato superamento delle verifiche di profitto per il passaggio all’anno successivo.
Decadenza
In caso di mancata comunicazione della rinuncia al corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, il dottorando è considerato decaduto dal corso e, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell’ultimo anno accademico d’iscrizione.
La decadenza è inoltre disposta in caso di mancato superamento dell’esame finale. In tal caso il dottorando non è tenuto alla restituzione degli importi di borsa erogati nell’ultimo anno di iscrizione.
La decadenza è disposta con decreto del rettore.