
telelavoro
C –
Articolazione oraria del servizio e permessi
1) Posso svolgere in modo flessibile l'orario
di servizio a domicilio?
Sì. Rispettando le fasce di reperibilità e le condizioni generali di
erogazione dei servizi presidiati dall’area Infrastrutture (art.8,
paragrafo 4 del Regolamento sul telelavoro per il personale) e compatibilmente
con l’orario di lavoro previsto per la giornata.
2) Posso giustificare eventuali ritardi
durante la fascia di reperibilità? Come?
No. E' fatto obbligo al dipendente quanto previsto all’art.8 del
Regolamento sul telelavoro al secondo paragrafo, in riferimento alla fascia di
reperibilità: non sono ammessi ritardi né sono giustificabili con istituti
contrattuali di permesso orario.
3) Posso modificare la fascia di reperibilità?
Sì. E' necessario fornire con congruo anticipo al proprio responsabile la
comunicazione della variazione, affinché possano essere adottate tutte le
misure necessarie al regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio; sempre
però in conformità con quanto stabilito dal regolamento sul telelavoro,
all’art.8, paragrafo 4, che prevede che le attività di telelavoro si
svolgano nel rispetto delle condizioni generali dei servizi erogati
dall’area Infrastrutture.
4) Quando presto servizio a casa non utilizzo il badge?
No. Il telelavoratore quando presta servizio presso il proprio domicilio
documenta la sua attività lavorativa compilando lo specifico modulo cartaceo in
cui registrerà puntualmente l’articolazione quotidiana del servizio e che
consegnerà al proprio responsabile con cadenza settimanale.
5) Utilizzo
il badge se sono in servizio in sede?
Sì. Il
telelavoratore nei giorni in cui presta servizio presso la propria sede si
attiene alle consuete modalità di registrazione della presenza in ufficio come
indicate nel regolamento sull’orario di servizio, utilizzando il badge.
6) Quali permessi orari posso utilizzare?
Fermo restando che il lavoro in sede è soggetto al rispetto delle norme
del Regolamento sull’orario di servizio IUAV cui si rimanda e si possono
applicare tutti gli istituti normativi e contrattuali; per quanto riguarda
l’orario svolto presso il domicilio possono essere applicati solo i
seguenti istituti orari previsti dalla legge:
- permesso per assistenza familiare con handicap grave (art.3, comma 3
legge 104/92) 18 ore mensili
- premessi giornalieri per allattamento: due ore.
7) Ho diritto al buono pasto?
Sì, ma solo nelle giornate in cui il servizio si svolge in sede.
8) Posso fare lo straordinario?
Solo quando il telelavoratore è in servizio
presso l’Ateneo è autorizzato a svolgere ore straordinarie e solo se
richiesto dal proprio Responsabile.
9) Posso fruire in
modo misto di permessi orari e permessi giornalieri per legge 104/92?
No. Non è possibile fruire in modo misto di permessi orari e permessi
giornalieri per legge 104/92. Per ragioni gestionali che non penalizzano il
fruitore, le due tipologie posso essere utilizzate in modo omogeneo (o solo
giorni, o solo ore) in ragione di mese.
10) Posso
utilizzare, in giornate adibite al telelavoro, i permessi brevi o i permessi
per gravi motivi ad ore?
No. In giornate di telelavoro a causa della discrezionalità
dell'articolazione giornaliera del servizio, non è possibile utilizzare
permessi orari con durata inferiore al profilo orario previsto per il giorno
interessato dal permesso.
11) È possibile
assentarsi dal servizio in telelavoro, per gravi motivi personali, per poche
ore? Come?
È possibile solo modificando l'articolazione giornaliera del servizio, e
se necessario anche la fascia di
reperibilità, concordando con il proprio responsabile, con adeguato anticipo,
le modificazioni opportune, nel rispetto dell'orario dovuto per la giornata e
di quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di Ateneo sul telelavoro.
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