
essere in servizio: il part time
Come previsto dal vigente C.C.N.L.C.U. è possibile la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha modificato la precedente normativa.
L’amministrazione può concedere il tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
Il tempo parziale può essere realizzato in base a 3 tipologie: orizzontale, verticale o misto. Il trattamento economico sarà proporzionale alla percentuale della prestazione lavorativa.
Il CCNL 2018 all’articolo 56 comma 8 ha introdotto novità in relazione alle priorità di concessione del part time. Pertanto il regolamento sotto riportato è stato emendato all’articolo 6 con il DR rep. n. 557/2019 prot. n. 58330 del 05/11/2019.
consulta il regolamento per il tempo parziale >>
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