rapporto di lavoro

Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

 

 

essere in servizio: assenze con permessi retribuiti e congedi

 

È possibile assentarsi dal servizio chiedendo permessi retribuiti per:

> lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso (art. 47 CCNL-CU)

> documentata grave infermità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica: giorni tre l’anno (art. 30 CCNL del comparto Università del 16/10/2008)

> particolari motivi personali o familiari: 18 ore di permesso complessive (art. 48 CCNL- CU)

> partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno (art. 47 CCNL-CU).

> donazione sangue la giornata (art. 30 CCNL del comparto Università del 16/10/2008)

> matrimonio: 15 giorni consecutivi fruibili entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio (art. 47 CCNL-CU)

> assistenza ai diversamente abili, in applicazione delle modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte dalla legge n. 53/2000: 3 giorni (o 18 ore) al mese

> congedo retribuito di due anni per assistenza a persone con handicap grave, in applicazione a quanto previsto dalla Legge 388/2000, articolo 80, comma 2 e ripreso dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

> permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni, ove ne ricorrano le condizioni.

 

Al dipendente è concesso inoltre assentarsi dal lavoro con riduzione parziale o totale dello stipendio per:

> congedi parentali, in applicazione delle vigenti disposizioni contenute nel d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, nel D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105, nel D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80, e delle norme di cui alla legge 8.3.2000, n. 53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata nel d.lgs. 151/2001 in materia di tutela della maternità

> congedo per gravi motivi di famiglia, senza assegni, per documentati e gravi motivi familiari, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000

> congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge senza assegni, qualora l’Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione anche presso amministrazione di altro comparto. L’aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni, o, in difetto, di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.

 

Riferimenti di legge:

D.Lgs. 151/2001

Legge 53/2000

D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80

D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105

 

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