rapporto di lavoro

Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

essere in servizio: incarichi esterni

 

Il personale tecnico-amministrativo dell’Università Iuav di Venezia può svolgere incarichi esterni retribuiti conferiti da enti pubblici e soggetti privati, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali conferiti al personale tecnico amministrativo e dirigente dell’Università Iuav di Venezia (emanato con decreto rettorale 5 maggio 2023, n. 216), di seguito “Regolamento”

 

incarichi non consentiti

 

È in ogni caso vietato lo svolgimento di incarichi riconducibili alle seguenti casistiche:

— rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con soggetti privati

— esercizio di attività commerciali, industriali, artigianali, di coltivatore diretto e di impresa agricola professionale

— attività libero-professionali e di lavoro autonomo svolte in regime di partita IVA, connotate da abitualità, sistematicità e continuità, fatte salve le deroghe per il personale in part time al 50%dell’orario

— cariche amministrative o gestionali e partecipazione agli organi di amministrazione o controllo in società con scopo di lucro

— attività che determinino situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’amministrazione

— attività il cui esercizio comporti l’utilizzo

— altri casi previsti per espressa previsione di legge

 

incarichi consentiti previa autorizzazione e relativi criteri

 

Sono incarichi consentiti previa autorizzazione:

— prestazioni a titolo oneroso a carattere temporaneo o occasionale, non abituali, definite nella natura e nell’arco temporale

— prestazioni che non si riferiscano all’esercizio della libera professione

— cariche nell’ambito di enti e società partecipate o controllate, commissioni, comitati, organismi

— cariche sociali presso associazioni, società sportive, ricreative, culturali, purché non vi siano interferenze tra l’oggetto sociale e lo svolgimento dell’attività d’ufficio

— partecipazione a commissioni di concorso presso altre PP.AA. od enti controllati.

 

La prestazione autorizzata:

— deve essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro

— non deve compromettere un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei doveri d’ufficio

— non deve assumere carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro alle dipendenze dell’Università Iuav di Venezia.

 

Le prestazioni sono autorizzabili per un impegno massimo di 400 ore in ragione d’anno solare.

 

La richiesta di autorizzazione deve:

—essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dello svolgimento dell’incarico, salvi casi eccezionali debitamente motivati, avvalendosi della modulistica resa disponibile in calce alla presente pagina web

— recare puntuale indicazione di

a) tipologia dell’incarico (descrizione analitica dell’oggetto dell’attività)

b) soggetto conferente l’incarico;

c) periodo di espletamento dell’incarico e, se noto, impegno orario presunto

d) importo presunto o previsto del compenso e, se note, relative modalità di corresponsione (unica tranche, più tranches…)

— contenere la dichiarazione, resa dal Dirigente dell’Area di appartenenza e, ove presenti, dal responsabile di divisione e di servizio, attestante l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità di diritto o di fatto con l’attività istituzionale svolta dal dipendente e la insussistenza di esigenze organizzative tali da impedire l’autorizzazione

— essere accompagnata da proposta scritta di conferimento di incarico o altro atto di analogo contenuto (es. bando pubblico)

 

Lo svolgimento di incarichi esterni retribuiti, in assenza di conferimento o autorizzazione, ha rilevanza sotto il profilo della responsabilità disciplinare e comporta il versamento in favore dell’Università Iuav di Venezia del corrispettivo percepito, a cura della/del dipendente o del soggetto esterno (art. 53, comma 7)

 

L’Università Iuav di Venezia può conferire alle/ai propri dipendenti incarichi previsti dalla legge o altre fonti normative o previa espressa autorizzazione (art. 53, comma 2 d.lgs. 165/2001), nei casi ed entro i limiti previsti dall’art. 8 del regolamento (massimo 80 ore complessive per anno solare)

 

incarichi con obbligo di comunicazione (e non di autorizzazione)

 

È previsto l’obbligo di comunicazione (e non di autorizzazione) per gli incarichi riconducibili alle seguenti categorie:

 collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili

— - utilizzo economico di proprie opere dell’ingegno/invenzioni

— - partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatori

— - incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso di spese documentate

— - incarichi per i quali il dipendente è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo

— - incarichi conferiti da organizzazioni sindacali, nei termini previsti dalla legge

— - attività di formazione diretta a dipendenti della P.A. o di docenza e di ricerca scientifica, conferiti da istituti di istruzione, università ed enti di ricerca

— - perizie e consulenze conferite dall’Autorità giudiziaria (c.t.u. – consulenze tecniche d’ufficio)

 

La comunicazione deve essere inviata preventivamente rispetto alla data di inizio dell’attività e deve recare la dichiarazione, resa dalla/dal dirigente dell’area di appartenenza e, se presenti, dalla/dal responsabile di divisione e di servizio, attestante l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi tali da impedire lo svolgimento della prestazione.

 

 

 

In entrambi i casi (incarico soggetto ad autorizzazione e incarico soggetto a obbligo di mera comunicazione), mentre la prestazione è in corso di svolgimento, la/il dipendente deve aver cura di:

 comunicare la sopravvenienza di cause ostative alla prosecuzione dello svolgimento dell’incarico o nuove condizioni di conflitto, anche potenziale, di interessi o incompatibilità di diritto, interrompendo la prestazione

— comunicare immediatamente al Servizio Concorsi e carriere P.T.A. e previdenza l’avvenuta percezione del compenso, o di ciascun singolo rateo del compenso (lordo contraente), al fine di consentire l’aggiornamento delle comunicazioni obbligatorie previste dal d.lgs. 165/2001.

 

Per ulteriori chiarimenti, si rinvia alla circolare esplicativa tra gli allegati della pagina.

 

 

contatti

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servizio concorsi e carriere personale tecnico e amministrativo

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