rapporto di lavoro

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essere in servizio: detrazioni fiscali

 

Nel 2022 sono cambiate le regole per la determinazione delle detrazioni per i figli a carico. A decorrere dal 1° marzo 2022 il decreto legislativo 230/21 ha introdotto il nuovo assegno unico universale (AUU) che ha inglobato quasi totalmente le detrazioni per figli a carico, oltre ad altre forme di sostegno per le famiglie, quali l’assegno per il nucleo familiare.

 

Le detrazioni IRPEF per i figli a carico sono rimaste in vigore solo per i figli di età pari o maggiore di 21 anni che non beneficiano dell’assegno unico per figli disabili.

 

 

chi sono i familiari a carico

 

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel corso dell’anno hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel corso dell’anno hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

 

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro), che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

 

– il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni

 

– le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede, enti gestiti direttamente da essa ed enti centrali della Chiesa Cattolica

 

– la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato

 

– il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

 

– il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

 

Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

 

– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato

 

– i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

 

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

 

– il coniuge legalmente ed effettivamente separato

 

– i discendenti dei figli

 

– i genitori (compresi quelli adottivi)

 

– i generi e le nuore

 

– il suocero e la suocera

 

– i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)

 

– i nonni e le nonne.

 

 

la ripartizione tra i genitori dei figli a carico

 

La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, come per esempio nel caso di "incapienza" dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

 

 

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