
essere in servizio: assenze per motivi di studio
I permessi possono essere richiesti per i seguenti motivi:
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Congedo per documentati motivi di studio
L’articolo 32 comma 3 del CCNL vigente prevede la possibilità che il dipendente possa chiedere un congedo per documentati motivi di studio, in conformità a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Ai dipendenti, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione sino ad un massimo di 11 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, continuativi o frazionati.
Il congedo deve essere finalizzato a:
> completamento scuola dell'obbligo
> conseguimento di un diploma
> conseguimento di una laurea
> partecipazioni ad attività formative diverse da quelle finanziate o messe in essere dall’amministrazione.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
Il dipendente deve presentare all’amministrazione una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intende svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
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Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio – 150 ore
Ai dipendenti sono concessi, ai sensi del comma 8 dell’articolo 32 del CCNL vigente, permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
Materiali:
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Permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi ed esami
L’articolo 30 del CCNL vigente dà diritto a 8 giorni di permesso retribuito l’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.
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Aspettativa per dottorato di ricerca
L’articolo 37 del CCNL vigente prevede l’applicazione ai dipendenti a tempo indeterminato delle norme relative all’aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio.
In particolare la legge 13 agosto 1984, n. 476 (così come modificata dall’art. 5 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119), e, nel caso di borse di studio, di cui alla legge 30-11-1989, n. 398, così come integrata dall’art.52, comma 57, la legge 28-12-2001, n. 448.
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