rapporto di lavoro

Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

riscatto dei servizi e dei periodi privi di copertura assicurativa

 

Il riscatto è l’istituto che consente di valorizzare, ai fini dell’anzianità utile a pensione, servizi e periodi privi di copertura contributiva. Il riscatto pertanto comporta il pagamento di un onere da parte dell'interessato e il periodo d’interesse può essere valorizzato anche parzialmente.

 

 

riscatti previsti dal d.p.r. n.1092/73

 

Il riconoscimento avviene, su apposita istanza presentata dall’iscritto, entro i due anni precedenti il raggiungimento dei limiti di età.

Qualora la cessazione dal servizio avvenga per motivi diversi, l’istanza dovrà essere prodotta entro 90 gg. dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

 

 

art.13, dpr 1092/73

 

Sono riscattabili i seguenti titoli:

> diploma di laurea (Il periodo da riconoscere va dal 1° novembre dell'anno accademico di immatricolazione al 31 ottobre dell'anno accademico in cui si conclude il corso legale);

> specializzazione

> corso di studi superiori (sentenze Corte Costituzionale)

> periodi di pratica e iscrizione ad albi professionali.

La domanda di riscatto dovrà essere corredata da documentazione idonea alla tipologia della richiesta.

 

 

art.14, dpr 1092/73

 

Sono riscattabili i seguenti servizi:

> dipendente Statale non di ruolo senza iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria (Riscatto periodi di servizio non computabili ex art. 11 DPR 1092/73)

> vice pretore reggente per un tempo non inferiore a 6 mesi

> assistente straordinario non incaricato, o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore

> incaricato tecnico (art.2, comma 2 L.765/60) anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della Marina Mercantile

> amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell’art. 99 RDL 745/24 e amanuense ipotecario

> dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all’estero;

> docente c/o università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 18 legge 311/58

> lettore di lingua e letteratura italiana c/o università, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. unico della legge 45/57.

 

 

art. 142, DPR 1092/73

 

È prevista la possibilità di procedere alla sistemazione del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica e l’interessato sarà tenuto a versare  l’importo  delle ritenute in CET (Conto Entrata Tesoro).

 

 

dal 12/07/1997, l’art.2 del D. Lgs n.184/97

 

estende agli iscritti delle forme sostitutive dell’AGO la facoltà di riscattare a domanda, con onere a proprio carico, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi universitari a seguito dei quali sia stato conseguito uno dei diplomi previsti dall’art.1 della legge n.341/90, precisamente:

> Il diploma di laurea

> il diploma universitario che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni

> il dottorato di ricerca (non sono riscattabili i corsi di dottorato di ricerca per i quali si è usufruito di una borsa di studio con contribuzione versata alla Gestione Separata INPS)

> il diploma di specializzazione che si consegue successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore ai due anni.

 

Le modalità di calcolo del contributo di riscatto variano a seconda della collocazione temporale del periodo da riscattare.

 

Il contributo di riscatto può essere pagato in unica soluzione o in forma rateale. In quest’ultimo caso si procederà alla trattenuta mensile sullo stipendio dell’interessato. Per la generalità dei casi il numero delle rate mensili non potrà mai superare il numero dei mesi riscattati.

 

In caso di richiesta di valorizzazione della laurea decorrente dall’1° gennaio 2008, l’onere di riscatto relativo potrà essere versato allo Stato in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

 

 

riscatti previsti dal d.lgs n. 564/96

 

Dalla data di entrata in vigore del decreto Legislativo n. 564/1996 possono essere ammessi a riscatto i seguenti periodi, purché privi di copertura assicurativa e successivi al 31/12/1996, precisamente:

> periodi corrispondenti al congedo per maternità facoltativa collocati al di fuori del rapporto di lavoro, nella misura massima di 5 anni e a condizione che, alla data della domanda, si possano far valere 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (l'esercizio della facoltà di riscatto della maternità facoltativa è totalmente alternativo al riscatto della laurea, per cui tale riscatto esclude la possibilità di avvalersi del riscatto laurea e viceversa)

> periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro successivi al 31/12/1996, previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali (aspettativa per motivi di famiglia, di studio e sospensioni disciplinari), nel limite massimo di 3 anni

> periodi di formazione professionale, studio o ricerca

> periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro dipendente e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei successivi al 31/12/1996

> periodi di lavoro part-time, per la parte non coperta da contribuzione, successivi al 31/12/1996.

 

In alternativa al riscatto è possibile chiedere la prosecuzione volontaria.

 

L’interessato può però estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.

 

La rinuncia non precluderà la possibilità di presentare successivamente una nuova domanda intesa al riscatto dello stesso periodo.

L’onere a carico verrà necessariamente rideterminato in considerazione le seguenti variabili:

> la data di presentazione della nuova domanda

> la retribuzione in godimento

> l’età anagrafica posseduta a tale data

> il requisito contributivo maturato a tale data.

 

In caso di rateizzazione dell'onere di riscatto non sarà possibile sospendere il versamento; l’eventuale interruzione comporta il riconoscimento del solo periodo per il quale è stato pagato il riscatto, mentre per la restante parte del periodo sarà necessario procedere ad esibizione di nuova domanda.

 

Sarà possibile rinunciare al riscatto già pagato, in tutto o in parte, fino a quando il periodo non verrà utilizzato per la determinazione della pensione. In tal caso non sarà prevista la restituzione della somma versata; la rinuncia avrà quindi come unico effetto l'esclusione del servizio riscattato dal calcolo della pensione.

 

L’onere di riscatto dei corsi universitari di studio di cui all’art. 2 della L.184/1997, per le domande presentate dal 01/01/2008, potrà essere versato in unica soluzione o in n. 120 rate mensili (10 anni) senza interessi ed è deducibile fiscalmente dal reddito. Pertanto la spesa sostenuta dall’interessato, per coprire il vuoto contributivo, viene portata direttamente in diminuzione dal reddito complessivo prima del calcolo dell’imposta e ciò rende maggiormente vantaggiosa la procedura.  

 

 

invio telematico della domanda all’Inps

 

La domanda di riscatto dovrà essere inviata, esclusivamente per via telematica, alla competente Sede Provinciale INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, secondo le seguenti opzioni:

> direttamente dall’iscritto attraverso il Servizio WEB

> alternativamente tramite un Patronato.

 

Nel primo caso l’interessato dovrà munirsi preventivamente del PIN (Personal Identification Number), ovvero del codice identificativo personale.

 

richiesta online del codice PIN >>

 

servizio gestione dipendenti pubblici >>

 

cliccare: Servizi per iscritti e pensionati – accesso con PIN

Inserire, nell’apposita schermata il codice fiscale e il codice PIN che, per l’inoltro delle domande, dovrà essere necessariamente DISPOSITIVO.

 

 

contatti

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