riscatto
dei servizi e dei periodi privi di copertura assicurativa
Il riscatto è l’istituto che consente di valorizzare, ai fini dell’anzianità
utile a pensione, servizi e periodi privi di copertura contributiva. Il
riscatto pertanto comporta il pagamento di un onere da parte dell'interessato e
il periodo d’interesse può essere valorizzato anche parzialmente.
riscatti previsti dal d.p.r. n.1092/73
Il
riconoscimento avviene, su apposita istanza presentata dall’iscritto,
entro i due anni precedenti il raggiungimento dei limiti di età.
Qualora la
cessazione dal servizio avvenga per motivi diversi, l’istanza dovrà
essere prodotta entro 90 gg. dalla comunicazione del provvedimento di
cessazione.
art.13, dpr 1092/73
Sono
riscattabili i seguenti titoli:
> diploma
di laurea (Il periodo da
riconoscere va dal 1° novembre dell'anno accademico di immatricolazione al 31
ottobre dell'anno accademico in cui si conclude il corso legale);
> specializzazione
> corso di studi superiori (sentenze Corte
Costituzionale)
> periodi di pratica e iscrizione ad albi
professionali.
La domanda
di riscatto dovrà essere corredata da documentazione idonea alla tipologia
della richiesta.
art.14, dpr 1092/73
Sono
riscattabili i seguenti servizi:
> dipendente
Statale non di ruolo senza iscrizione all’assicurazione generale
obbligatoria (Riscatto periodi di servizio non computabili ex art. 11 DPR
1092/73)
> vice
pretore reggente per un tempo non inferiore a 6 mesi
> assistente
straordinario non incaricato, o assistente volontario nelle università o negli
istituti di istruzione superiore
> incaricato
tecnico (art.2, comma 2 L.765/60) anteriormente al conseguimento della
qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva
del Ministero della Marina Mercantile
> amanuense
di cancelleria assunto e retribuito a norma dell’art. 99 RDL 745/24 e
amanuense ipotecario
> dipendente
assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani
all’estero;
> docente
c/o università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti
italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste
dall’art. 18 legge 311/58
> lettore
di lingua e letteratura italiana c/o università, prima della nomina a
insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli
istituti professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le
condizioni previste dall’art. unico della legge 45/57.
art. 142, DPR 1092/73
È prevista la possibilità di procedere alla sistemazione del
periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica e
l’interessato sarà tenuto a versare l’importo delle ritenute in CET (Conto Entrata Tesoro).
dal 12/07/1997, l’art.2 del D. Lgs n.184/97
estende
agli iscritti delle forme sostitutive dell’AGO la facoltà di riscattare a
domanda, con onere a proprio carico, i periodi corrispondenti alla durata dei
corsi legali di studi universitari a seguito dei quali sia stato conseguito uno
dei diplomi previsti dall’art.1 della legge n.341/90, precisamente:
> Il diploma di laurea
> il diploma universitario che si consegue dopo un
corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni
> il
dottorato di ricerca (non sono riscattabili i corsi di dottorato di ricerca per
i quali si è usufruito di una borsa di studio con contribuzione versata alla
Gestione Separata INPS)
> il diploma di specializzazione che si consegue
successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore ai
due anni.
Le modalità di calcolo del contributo di riscatto
variano a seconda della collocazione temporale del periodo da riscattare.
Il contributo di riscatto può essere pagato in unica
soluzione o in forma rateale. In quest’ultimo caso si procederà alla
trattenuta mensile sullo stipendio dell’interessato. Per la generalità
dei casi il numero delle rate mensili non potrà mai superare il numero dei mesi
riscattati.
In caso di richiesta di valorizzazione della laurea
decorrente dall’1° gennaio 2008, l’onere di riscatto
relativo potrà essere versato allo Stato in 120 rate mensili senza
l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
riscatti previsti dal d.lgs n. 564/96
Dalla data di entrata in vigore del decreto
Legislativo n. 564/1996 possono essere ammessi a riscatto i seguenti periodi,
purché privi di copertura assicurativa e successivi al 31/12/1996,
precisamente:
> periodi corrispondenti al congedo per maternità facoltativa collocati al di
fuori del rapporto di lavoro, nella misura massima di 5 anni e a condizione che,
alla data della domanda, si possano far valere 5 anni di contribuzione versata
in costanza di effettiva attività lavorativa (l'esercizio della facoltà di riscatto della maternità facoltativa è
totalmente alternativo al riscatto della laurea, per cui tale riscatto esclude
la possibilità di avvalersi del riscatto laurea e viceversa)
> periodi
di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro successivi al 31/12/1996,
previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali (aspettativa per motivi di famiglia, di
studio e sospensioni disciplinari), nel limite massimo di 3 anni
> periodi
di formazione professionale, studio o ricerca
> periodi
intercorrenti tra un rapporto di lavoro dipendente e l'altro nel caso di lavori
discontinui, stagionali o temporanei successivi al 31/12/1996
> periodi
di lavoro part-time, per la parte non coperta da contribuzione, successivi al
31/12/1996.
In
alternativa al riscatto è possibile chiedere la prosecuzione volontaria.
L’interessato può però
estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione
di interessi.
La rinuncia non precluderà la
possibilità di presentare successivamente una nuova domanda intesa al riscatto
dello stesso periodo.
L’onere a carico verrà
necessariamente rideterminato in considerazione le seguenti variabili:
>
la data di presentazione della nuova domanda
>
la retribuzione in godimento
>
l’età anagrafica posseduta a tale data
>
il requisito contributivo maturato a tale data.
In caso di rateizzazione dell'onere di
riscatto non sarà possibile sospendere il versamento; l’eventuale
interruzione comporta il riconoscimento del solo periodo per il quale è stato
pagato il riscatto, mentre per la restante parte del periodo sarà necessario
procedere ad esibizione di nuova domanda.
Sarà possibile rinunciare al riscatto
già pagato, in tutto o in parte, fino a quando il periodo non verrà utilizzato
per la determinazione della pensione. In tal caso non sarà prevista la
restituzione della somma versata; la rinuncia avrà quindi come unico effetto
l'esclusione del servizio riscattato dal calcolo della pensione.
L’onere di riscatto dei corsi
universitari di studio di cui all’art. 2 della L.184/1997, per le domande
presentate dal 01/01/2008, potrà
essere versato in unica soluzione o in n. 120
rate mensili (10 anni) senza interessi ed è deducibile fiscalmente dal
reddito. Pertanto la spesa
sostenuta dall’interessato, per coprire il vuoto contributivo, viene
portata direttamente in diminuzione dal
reddito complessivo prima del calcolo dell’imposta e ciò rende maggiormente vantaggiosa la
procedura.
invio telematico della domanda all’Inps
La domanda di riscatto dovrà essere inviata, esclusivamente per via
telematica, alla competente Sede Provinciale INPS GESTIONE DIPENDENTI
PUBBLICI, secondo le seguenti opzioni:
> direttamente dall’iscritto
attraverso il Servizio WEB
> alternativamente tramite un
Patronato.
Nel primo caso l’interessato dovrà munirsi preventivamente del PIN
(Personal Identification Number), ovvero del codice identificativo personale.
richiesta
online del codice PIN >>
servizio
gestione dipendenti pubblici >>
cliccare: Servizi per iscritti e
pensionati – accesso con PIN
Inserire, nell’apposita schermata il codice fiscale e il codice
PIN che, per l’inoltro delle domande, dovrà essere necessariamente DISPOSITIVO.
contatti
area finanza e risorse umane
divisione risorse umane e organizzazione
servizio concorsi e carriere personale tecnico e amministrativo e
previdenza
tel. 041 257 1848