essere in servizio: assenze per malattia
destinatari
Professori di
prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo
determinato.
In caso di assenza per malattia si
applicano i seguenti istituti:
1. congedo straordinario, disposto d’ufficio
per assenze inferiori a sette giorni lavorativi. Spetta per un massimo di 45
giorni in un anno solare ed è retribuito a stipendio intero, tranne la
riduzione di un terzo per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
(comprese le assenze di un solo giorno). Il trattamento economico è decurtato
di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi
dieci giorni di ogni assenza per malattia, nel caso dei docenti e ricercatori a
tempo pieno sull’assegno aggiuntivo (art.
71 della legge 6 agosto 2008, n. 133, comma 1).
Il periodo di assenza è calcolato
per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza
e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità. La decurtazione non si applica per le assenze per malattia dovute a infortunio
sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day
hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano
terapie salvavita.
2. aspettativa per motivi di salute, disposta soltanto per assenze ininterrotte di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore se il dipendente ha già fruito dell’intero periodo di congedo straordinario. Spetta per un massimo di 18 mesi, a stipendio intero per i primi 12 mesi e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi. Ai fini del conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con intervallo di servizio attivo inferiori a 3 mesi.
il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di ogni assenza per malattia ovvero per i docenti e ricercatori a tempo pieno sull’assegno aggiuntivo (art. 71 della legge 133/2008, comma 1). Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
La decurtazione non si applica per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
I periodi di aspettativa per motivi di salute e di famiglia non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio.
cosa fare in caso di assenza per
malattia
In caso di assenza per malattia il docente è
tenuto a:
– comunicare tempestivamente fin
dal primo giorno l’assenza per malattia alla Segreteria del Dipartimento
all’indirizzo dipartimento.segreteria@iuav.it
e al servizio concorsi e carriere del personale docente, all’indirizzo personale.docente@iuav.it.
I dati da comunicare sono: cognome e nome, recapito telefonico, data inizio malattia, eventuale prognosi, indirizzo di reperibilità durante la malattia, se diverso dalla residenza
– richiedere al
proprio medico curante il certificato medico telematico che verrà trasmesso
dal medico al datore di lavoro tramite il portale INPS. Il certificato è
obbligatorio anche per un solo giorno, oltre che per l’eventuale
prolungamento della malattia.
– Il docente assente per malattia deve essere reperibile all’indirizzo comunicato all’amministrazione fin dal primo giorno e per
tutto il periodo di malattia, compresi i giorni lavorativi, non lavorativi e
festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, anche per malattie
di un giorno (vedi D.M. 17/10/2017, n.
206 sulle modalità dello svolgimento delle visite fiscali e sull'individuazione
delle fasce orarie di reperibilità).
Fanno eccezione le eventuali documentate necessità di
assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e
accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati
motivi, di cui il dipendente è tenuto a
dare preventiva informazione all'ufficio del personale.
Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i
docenti la cui assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono
terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per la quale è riconosciuta
la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidità riconosciuta, debitamente documentati.
– Nel caso in cui il docente sia in condizioni di
riprendere il lavoro prima della scadenza indicata sul certificato medico, è
tenuto a richiedere al proprio medico curante un nuovo certificato che modifichi i giorni di prognosi.
– In caso di assenza per malattia superiore a sessanta
giorni, il rientro in servizio deve essere preceduto obbligatoriamente dalla
visita del medico competente di ateneo. Il servizio concorsi e carriere del
personale docente e ricercatore avrà cura di prenotare tempestivamente la
visita.
riferimenti legislativi
DPR 10 gennaio 1957 n. 3,
articoli 68, 69 e 70
DPR 3 maggio 1957 n. 686,
articoli 30, 31 e 33
Legge 537/1993 articolo 3,
commi 40 e 40bis
Decreto Legge 25 giugno 2008
n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, art. 71
contatti
area finanza e risorse umane
divisione risorse umane e organizzazione
servizio concorsi e carriere del
personale docente