rapporto di lavoro

Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

 

 

 

essere in servizio: assenze per malattia

 

destinatari

Professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

 

 

In caso di assenza per malattia si applicano i seguenti istituti:

 

1. congedo straordinario, disposto d’ufficio per assenze inferiori a sette giorni lavorativi. Spetta per un massimo di 45 giorni in un anno solare ed è retribuito a stipendio intero, tranne la riduzione di un terzo per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (comprese le assenze di un solo giorno). Il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di ogni assenza per malattia, nel caso dei docenti e ricercatori a tempo pieno sull’assegno aggiuntivo (art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133, comma 1).

Il periodo di assenza è calcolato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. La decurtazione non si applica per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

 

2. aspettativa per motivi di salute, disposta soltanto per assenze ininterrotte di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore se il dipendente ha già fruito dell’intero periodo di congedo straordinario. Spetta per un massimo di 18 mesi, a stipendio intero per i primi 12 mesi e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi. Ai fini del conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con intervallo di servizio attivo inferiori a 3 mesi.

il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di ogni assenza per malattia ovvero per i docenti e ricercatori a tempo pieno sull’assegno aggiuntivo (art. 71 della legge 133/2008, comma 1). Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

La decurtazione non si applica per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

I periodi di aspettativa per motivi di salute e di famiglia non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio.

 

 

cosa fare in caso di assenza per malattia

In caso di assenza per malattia il docente è tenuto a:

comunicare tempestivamente fin dal primo giorno l’assenza per malattia alla Segreteria del Dipartimento all’indirizzo dipartimento.segreteria@iuav.it e al servizio concorsi e carriere del personale docente, all’indirizzo personale.docente@iuav.it.

I dati da comunicare sono: cognome e nome, recapito telefonico, data inizio malattia, eventuale prognosi, indirizzo di reperibilità durante la malattia, se diverso dalla residenza  

richiedere al proprio medico curante il certificato medico telematico che verrà trasmesso dal medico al datore di lavoro tramite il portale INPS. Il certificato è obbligatorio anche per un solo giorno, oltre che per l’eventuale prolungamento della malattia.

Il docente assente per malattia deve essere reperibile all’indirizzo comunicato all’amministrazione fin dal primo giorno e per tutto il periodo di malattia, compresi i giorni lavorativi, non lavorativi e festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, anche per malattie di un giorno (vedi D.M. 17/10/2017, n. 206 sulle modalità dello svolgimento delle visite fiscali e sull'individuazione delle fasce orarie di reperibilità).

Fanno eccezione le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'ufficio del personale.

Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i docenti la cui assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per la quale è riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, debitamente documentati.

Nel caso in cui il docente sia in condizioni di riprendere il lavoro prima della scadenza indicata sul certificato medico, è tenuto a richiedere al proprio medico curante un nuovo certificato che modifichi i giorni di prognosi.

In caso di assenza per malattia superiore a sessanta giorni, il rientro in servizio deve essere preceduto obbligatoriamente dalla visita del medico competente di ateneo. Il servizio concorsi e carriere del personale docente e ricercatore avrà cura di prenotare tempestivamente la visita.

 

 

contatti

area finanza e risorse umane

divisione risorse umane e organizzazione

servizio concorsi e carriere del personale docente

personale.docente@iuav.it