Undergraduate and graduate programmes offered by the University iuav of Venice:

Visiting professor

 

Indicazioni operative relative all’attività di visiting professors

Ai sensi del regolamento di Ateneo che disciplina la selezione di studiosi e personalità di università e/o eminenti centri di ricerca all’estero chiamati a collaborare, in qualità di visiting professor, con le strutture dell’Ateneo per attività di didattica e/o ricerca, gli interessati hanno diritto ad un rimborso spese, con la possibilità di scelta tra un rimborso spese forfetario lordo (nei limiti della somma messa a disposizione dall’Ateneo a finanziamento del progetto) e un rimborso a piè di lista delle spese di viaggio e soggiorno (puntualmente documentate dalle pezze giustificative originali e comunque per un importo ricompreso nei limiti del contributo previsto per il rimborso forfettario lordo).

 

Ai sensi della normativa vigente, i visiting professor che collaborano con l’Ateneo sono soggetti alla tassazione italiana nella misura del 30% come lavoro svolto da soggetti stranieri in Italia.

Tuttavia, è facoltà dell’amministrazione applicare al percipiente il più favorevole regime fiscale sulla base delle Convenzioni volte ad evitare la doppia imposizione fiscale, stipulate tra l’Italia e la maggior parte degli Stati esteri.

 

L’elenco delle Convenzioni bilaterali in vigore tra l’Italia e i singoli Paesi è reperibile, nella doppia versione italiano/inglese, collegandosi al seguente link presente sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF >>

 

La Convenzione stabilisce la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario, riconoscendo anche allo Stato erogante la possibilità di tassare, ma entro i limiti espressamente indicati.

 

Con il provvedimento del 10 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la modulistica relativa alla fiscalità internazionale. Per quanto riguarda la richiesta di esonero dall’imposta italiana sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni, è necessario compilare il Modello D – predisposto in italiano e inglese – in ogni sua parte, completo dell’attestazione di residenza fiscale rilasciata dalla corrispondente autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario.

 

Ai fini dell’applicazione diretta della Convenzione, l’attestazione ha validità a decorrere dalla data di rilascio fino al termine del periodo di imposta indicato nel modello.

In alternativa all’attestazione di residenza rilasciata dall’autorità estera in calce al Modello D, la normativa prevede che il beneficiario eviti la tassazione in Italia producendo un certificato dell’autorità fiscale dello Stato di appartenenza, attestante la residenza fiscale per il periodo di imposta corrente.

Il modello D completo – e l’eventuale certificato estero di residenza fiscale – dovrà essere anticipato a mezzo posta elettronica e presentato successivamente in originale al momento dell’avvio dell’attività presso l’Ateneo, unitamente all’altra modulistica predisposta direttamente dall’ufficio, che l’interessato verrà invitato compilare ai fini dell’istruttoria amministrativo-contabile (scheda di opzione per il rimborso, modulo dati personali e fiscali, copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.)

 

Informazioni più dettagliate sulle procedure di reclutamento e rimborso dei visiting professor sono reperibili nel regolamento di Ateneo in materia di Visiting Professor alla pagina web Iuav “statuto e regolamenti

 

documenti

 

form for personal information (fiscal, pension) /
modulo dati personali (tributari, previdenziali, fiscali)
>>

guidelines for visiting professors. general information about reimbursement >>

modello D (italiano) >>

istruzioni compilazione modello D >>

modello D (english) >>

instructions for filling in form D >>

autocertificazione >>

 

 

contatti divisione ricerca >>