laureati
- il tirocinio post-laurea
cos’è e come
avviare il tirocinio
Il tirocinio per i laureati è un’esperienza
di formazione presso imprese, enti, studi professionali che può agevolare
le scelte professionali e approfondire le competenze mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, senza tuttavia determinare l’instaurarsi di
un rapporto di lavoro subordinato.
L’Università Iuav di Venezia stabilisce formalmente il rapporto
con le imprese, gli enti e gli studi professionali tramite la stipula di una convenzione di tirocinio, che
disciplina gli aspetti generali e particolari disposti dalla normativa
nazionale e regionale e che garantisce la copertura assicurativa del
tirocinante a carico dell’università in qualità di ente promotore.
Il tirocinante è assistito dal tutor
aziendale, che è responsabile del suo inserimento in azienda e dal tutor didattico che è un docente del
proprio corso di studio che attesta la validità del progetto formativo.
Le disposizioni normative prevedono che il tirocinio debba essere
effettuato entro 12 mesi dalla laurea per una durata complessiva di 6 mesi
comprese le proroghe (DL 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge
n. 148/2011).
Ciascun tirocinante può svolgere un unico tirocinio presso lo stesso
ente ospitante. La durata minima è di due mesi, la massima di 6, anche se, per
cause di forza maggiore il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi
momento. Tra il tirocinio e la sua proroga non vi deve essere alcun giorno
lavorativo di interruzione.
stage per neolaureati con sede in Veneto
I laureati che intendono svolgere un tirocinio presso strutture con sede
legale nel territorio della Regione Veneto, devono attenersi alle disposizioni
regionali (DGR n. 1816 del 7 novembre 2017, allegato A). La normativa regionale
prevede che il tirocinio debba essere avviato entro 12 mesi dalla laurea per una durata complessiva di 6 mesi comprese
le proroghe.
Il tirocinio può essere sospeso per periodi di chiusura aziendale per la
durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al
computo della durata complessiva del tirocinio.
Alcune Regioni tra cui la Regione Veneto, in conformità a quanto
sottoscritto nell’accordo in materia di tirocini il 25 maggio 2017 in
sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, hanno stabilito nelle
proprie disposizioni normative vigenti in materia che non è possibile attivare tirocini
extracurriculari per professioni per le quali è previsto il sostenimento
dell’esame abilitante e/o qualificante.
Una persona abilitata all’esercizio della professione
regolamentata può svolgere un tirocinio extracurriculare ai sensi della DGR
1816/2017 solo per un profilo professionale non oggetto dell’abilitazione.
Per dettagli
maggiori invitiamo gli interessati a visitare la pagina “approfondimenti-
normativa”.
stage per neolaureati con sede in altre Regioni
I neolaureati
che intendono svolgere uno stage in altra Regione devono mettersi in contatto
con l’ufficio Career Service per utilizzare la modulistica specifica
della Regione in cui andranno a svolgere il tirocinio.
i passi per attivare lo stage >>
modalità di avvio con strutture già
convenzionate >>
modalità di avvio con strutture da
convenzionare >>
i partner convenzionati – le opportunità
>>
approfondimenti – normativa
>>