Statuto dell’Università Iuav di Venezia
Articolo
17
(Il direttore generale)
1. Il direttore generale è l’organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione, e risponde dei relativi risultati. Il direttore generale, inoltre:
a) cura l’attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;
b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa dell’Ateneo;
c) predispone il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali da sottoporre al consiglio di amministrazione per l’approvazione;
d) partecipa agli organi di governo dell’Ateneo secondo le norme del presente statuto;
e) verifica e controlla l’attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
f) fermo restando quanto disposto dall’articolo 10, stipula i contratti dell’Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione rientranti nella sue competenze ai sensi del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi e gli atti che impegnano la spesa, rientranti nella sua competenza.
2. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione sull’attività svolta.
3. L’incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuato tramite avviso pubblico e procedura trasparente. L’incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile.
4. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell’Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.