Titolo 1

candidature e altre competenze del rappresentante di lista

 

organizzazione liste elettorali

Possono presentare la propria candidatura per una lista tutti gli studenti di Iuav che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale di Iuav.

Per ogni lista è previsto un numero massimo di 30 candidati e numero minimo 15 sottoscrittori.

 

individuazione rappresentante ufficiale di lista

Tra i candidati di una lista, il primo presentatore è il rappresentante ufficiale di lista: cura la raccolta delle sottoscrizioni delle liste dei candidati ed effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal regolamento del senato degli studenti per conto della lista.

 

presentazione liste candidati

Per presentare le liste di candidati e relative sottoscrizioni, si dovranno utilizzare gli appositi moduli che possono essere scaricati tra i materiali posti a lato e sono disponibili in forma cartacea presso la segreteria del direttore e degli affari istituzionali nella sede dei Tolentini (piano del rettorato), dove si trova l’ufficio elettorale.

Il rappresentante ufficiale di lista è tenuto a presentare all’ufficio elettorale le liste di cui sopra e relativi allegati dal 15 ottobre al 14 novembre secondo il seguente orario:

lunedì ore 10 - 14

martedì, mercoledì e giovedì ore 10 -16

venerdì ore 10 – 14

Fanno eccezione i giorni 21 e 28 ottobre, per i quali l’orario è limitato alla fascia pomeridiana, dalle ore 14 alle ore 17.

 

presentazione elenco di delegati di lista e degli scrutatori (facoltativo)

Entro le ore 14 del 14 novembre, il rappresentante ufficiale di lista può presentare presso l’ufficio elettorale:

- un elenco di delegati di lista (nel numero massimo di due per ciascun seggio) disponibili ad assistere alle operazioni di voto;

- un elenco di elettori che si rendono disponibili a titolo gratuito ad effettuare le operazioni del seggio (a patto che non siano candidati in nessuna lista).

 

propaganda elettorale

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.

Ogni forma di propaganda deve cessare entro le ore 8 del 1 dicembre.