codice di comportamento
Fondazione Iuav non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni che hanno l'obbligo di adottare il codice di comportamento
decreto legislativo
n. 33 del 2013
art. 12
Obblighi di
pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo
generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2‐bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico‐gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.