fondazione trasparente

accesso civico

L’accesso civico è il diritto di accesso previsto dall'art

 

L’accesso civico è il diritto di accesso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. A seguito delle modifiche introdotte con decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, sono ora previste due forme specifiche di accesso civico.

 

accesso civico semplice

L’articolo 5 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 dispone il diritto di chiunque di richiedere che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino documenti, informazioni e dati nei casi di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria.

Tale diritto può essere esercitato tramite l’inoltro di una richiesta alla Fondazione secondo quanto indicato nel modulo - accesso civico semplice e presentata tramite:

- posta elettronica certificata: fondazioneiuav@pec.it

- posta elettronica: fondazioneiuav@iuav.it

- consegna a mano alla segreteria di Fondazione Iuav, S. Croce 191 (Tolentini) - 30135 Venezia

- posta a Fondazione Iuav, S. Croce 191 (Tolentini) - 30135 Venezia 

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, la Fondazione Iuav procede alla pubblicazione nella pagina web dedicata della sezione Fondazione Trasparente del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, Fondazione Iuav indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

 

Accesso civico generalizzato (Foia)

L'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere l’accesso a documenti, informazioni o dati ulteriori.

Tale il diritto si riferisce all’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 con l’intento di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico." La norma stessa e le linee guida dedicate dell’ANAC prevedono ambiti specifici di esclusione e il rispetto dei limiti al diritto di accesso relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (es: privacy, difesa, sicurezza, proprietà intellettuale …)

Per presentare una richiesta di accesso generalizzato è disponibile fra i documenti scaricabili un modulo – accesso generalizzato da compilare e firmare. L’istanza deve identificare nel dettaglio i dati e i documenti richiesti e contenere le informazioni utili a questo scopo. La richiesta può essere sottoscritta con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare il documento di carta di identità. La richiesta può essere spedita inviando il modulo compilato e sottoscritto con firma autografa, scannerizzato e allegando copia del documento di identità telematicamente per posta elettronica o per posta ordinaria ai riferimenti indicati per l’accesso semplice, avendo cura di utilizzare il modulo specifico o di citare il corretto riferimento normativo.

La Fondazione risponde all’istanza entro 30 giorni, esclusi i tempi di comunicazione al controinteressato.

 

decreto legislativo n

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 5

Accesso civico a dati e documenti

 

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

 

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

 

 

legge 241 del 1990

 

art. 2

Conclusione del procedimento

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

 

 

linee guida ANAC n. 1309 del 2016