
Servizi erogati
Fondazione Iuav non eroga servizi al pubblico
decreto legislativo
n. 33 del 2013
art. 10
Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità
…
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente
risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei
costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento
nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
art. 32
Obblighi di pubblicazione
concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
Art. 41
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
….
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
decreto legislativo n. 198
del 2009
art. 1
Presupposti dell'azione e
legittimazione ad agire
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2. Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso è altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Art. 4 Sentenza
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2. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2.
…
6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio
decreto legislativo n. 82 del 2005
art. 7
Qualità dei servizi resi e
soddisfazione dell'utenza
…
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono
agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in
termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso
all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse
le statistiche di utilizzo.