Pianificazione e governo del territorio

Il presente articolo non è applicabile all’Università

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decreto legislativo n

 

decreto legislativo n. 33 del 2013

 

art. 39

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito  del  comune interessato, continuamente aggiornata.

3 La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4 Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.